• Allievi BFase2-A
  • 05/04/2023 15.30.00
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  • AQUILA S.ANNA
  • 0 - 1 05/04/2023 15.30.00
  • LIDO CAMAIORE
    Diviccaro

Commento


RETI: Diviccaro
Non si arriva al termine di Aquila Sant'Anna-Lido di Camaiore. La giovane direttrice di gara, Elisabetta Lenzi, al 3' della ripresa manda anzitempo tutti negli spogliatoi. I motivi? Difficile ricostruire sentendo anche ambedue le campane . Sembra che l'arbitro abbia preso questa decisione, ritenendo il comportamento di alcuni ragazzi in campo poco rispettoso. Senza voler entrare nel merito di quanto accaduto, ma la signorina Lenzi non avrebbe potuto ricorrere alla propria autorità (o ai cartellini se necessario) per riportare in campo quell'ordine che a suo avviso stava mancando?



GARE DEL 25/ 3/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 25/03/2023 AQUILA S.ANNA-LIDO DI CAMAIORE (sospesa al 4º minuto del secondo tempo sul risultato di 2-0).
Il Giudice Sportivo Territoriale;
visto il referto dell'arbitro, nel quale si riferisce che la gara è stata sospesa al 4º del secondo tempo sul risultato di 2 a 0 in favore della
società AQUILA S.ANNA che ha determinato la mancata regolare prosecuzione della gara. In particolare, il D.G ha sospeso
definitivamente la gara in questione, poiché, a seguito di un'espulsione nei confronti del Dirigente della Società Lido di Camaiore Rovetti
Emanuele, si è creata in campo una situazione tale da non poter determinare la corretta prosecuzione della partita.
Considerato che in conseguenza del predetto evento si è venuta a creare una situazione da cui non sono conseguiti né particolari episodi
di violenza ai danni dei tesserati, né nei confronti del D.G.;
Considerato che il D.G. non ha temuto per la propria incolumità, né ai propri danni sono state proferite minacce di alcun tipo;
Considerato che il D.G. prima di sospendere definitivamente la gara, non ha preliminarmente chiesto ai due capitani in campo di
adoperarsi affinché il gioco potesse riprendere in modo regolare;
Considerato che le gare possono subire interruzioni conclusive nel corso del loro svolgimento unicamente a causa di violenze o
intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati o degli spettatori), con ciò intendendosi che questi abbiano posto in serio pericolo
l'incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che il
D.G. non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l'impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica della
gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere (come ad esempio lo svolgimento della gara secondo i canoni del pro forma ).
Considerato che dalla ricostruzione dei fatti verificatisi nel corso della gara indicata e dalle circostanze descritte dal D.G. nel rapporto
emergono, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, come sia venuta a configurarsi una fattispecie sostanziale che deve
essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara secondo la norma posta dall'art. 10 comma 5 lett. c) C.G.S. .
Tutto ciò considerato il G.S.T.
DELIBERA
la ripetizione della gara, demandando alla Segreteria della Delegazione Provinciale gli adempimenti di sua competenza.


Commento di : ciro