LUCO: Brunelli, Buzzigoli, Marucelli, Arias, Farina, Gianassi, Parri (54' Kuka), Calabrese (59' Rocchini), Cirillo (74' Maretti), Parrini, Trotta D.. A disp.: Bardazzi, Brocchi, Cantini, Sanni, Urzetta, Ignesti. All.: Allori Daniele
A.G. DICOMANO: Maionchi, Giordani (65' Bianchi), Fumelli, Carnevale, Pantiferi, Nencioli, Fabbri, Fedele, Coralli (30' Faye), Gori (65' Beraldi), Marrani. A disp.: Ioanna, Reggioli, Bacocci, Paggetti M., Caramelli. All.: Tortelli Giovanni
ARBITRO: Manuel Marchi di Siena
NOTE: Ammonito Gianassi.LUCO: Brunelli, Baggiani, Marucelli, Arias, Sanni, Lukolic, Trotta, Gianassi, Rocchini, Parrini, Cirillo. A disp.: Bardazzi, Maretti, Calabrese, Mascherina, Buzzigoli, Parri, Kuka, Ignesti. All.: Allori.
DICOMANO: Maionchi, Giordani, Bianchi, Fedele, Reggioli, Nencioli, Beraldi, Bencini, Coralli, Marrani, Nardoni. A disp.: Ioanna, Paggetti, Caramelli, Pantiferi, Faye, Bacocci, Paggetti, Fantoni. All.: Tortelli.
ARBITRO: Marchi di Siena, coad. da Lipardi di Pistoia e Bagnolesi del Valdarno
RETE: 23' Coralli.
9.- RECLAMO DEL C.S. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO CON DOMANDA DI REVOCA DELLA EVENTUALE SQUALIFICA
DEI PROPRI CALCIATORI ESPULSI NEL CORSO DELLA GARA POL. LUCO / C.S. ALLEANZA GIOVANILE DICOMANO DEL
18.02.2023 (sospesa al 33' del s.t. sul risultato di 0-1) E DECISIONE D'UFFICIO SULLA REGOLARITA' DI SVOLGIMENTO
DELLA GARA.
Con formale reclamo, preannunciato nei termini di rito, la società C.S. Alleanza Giovanile Dicomano ha chiesto a questo Giudice
Sportivo Territoriale la revoca delle eventuali squalifiche comminate ai propri calciatori Bencini Tommaso e Coralli Claudio, facendo
riferimento ai fatti occorsi nella gara in epigrafe. Premesso che i provvedimenti disciplinari di propria competenza a carico dei due
calciatori sono già stati pubblicati nel Com. Uff. n. 61 del 23.02.2023, sanzionandoli entrambi con due giornate di squalifica, il G.S.T.
in questa sede rileva d'ufficio una eccezione preliminare di inammissibilità del reclamo presentato avanti a sé dal C.S. Alleanza
Giovanile Dicomano perché l'oggetto del reclamo non rientra tra le competenze del Giudice Sportivo, così come previste dall'art. 65
del C.G.S.. Col reclamo la società chiede infatti la revoca delle 'eventuali' squalifiche comminate a due propri calciatori per fatti occorsi
nella gara in epigrafe. Orbene, ad ausilio della società reclamante, si ricorda piuttosto che le decisioni del G.S.T. in ordine ai fatti
commessi nel corso delle gare, ex art. 65 comma 1 lett. a) sono eventualmente impugnabili dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello, nei
termini perentori previsti, e l'istituto della revocazione è invece disciplinato dall'art. 63 C.G.S. e non è di competenza del Giudice
Sportivo. Ritenuta pertanto assorbente l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per motivi di competenza, si soprassiede
alla disamina delle motivazioni del reclamo nel merito.
P.Q.M.
Il G.S.T. sciogliendo definitivamente la riserva assunta nel Com. Uff. n.61 del 23.02.2023, dichiara inammissibile il reclamo proposto
dal C.S. Alleanza Giovanile Dicomano di Dicomano (Firenze) in quanto avente ad oggetto una domanda non rientrante tra quelle
previste dall'art. 65 del C.G.S., ordina addebitarsi la relativa tassa sul conto della società reclamante e passa all'esame degli atti
ufficiali dai quali rileva che al 33' del secondo tempo, sul punteggio di 0-1, l'arbitro della partita in oggetto, giocatasi il 18.02.2023, era
stato costretto a sospendere momentaneamente la gara e a cercare rifugio negli spogliatoi insieme agli assistenti, allorché un tifoso
del Luco, riconoscibile per la sciarpa con il logo della società, posizionato in prossimità della recinzione posta ad un paio di metri dalla
linea laterale, aveva lanciato un sasso di medie dimensioni in direzione dell'AA n.2 sfiorandolo di pochi centimetri al volto. Il sostenitore,
subito dopo, si era arrampicato sulla rete di recinzione cercando di entrare sul terreno di gioco con l'intento di raggiungere l'AA,
rivolgendogli nel contempo minacce di morte. L'assistente pertanto si avvicinava al D.G. manifestandogli tutto il proprio turbamento a
proseguire la gara e, correttamente, il D.G. decideva di sospendere momentaneamente l'incontro per ritirarsi negli spogliatoi e
verificare se si potessero ristabilire le condizioni di sicurezza e di tranquillità per proseguire. Nonostante che la terna venisse avvisata
dalla società ospitante che erano state chiamate le Forze dell'Ordine, la stessa era costretta ad attendere ben trenta minuti all'interno
degli spogliatoi senza l'assistenza dei dirigenti locali e della Forza Pubblica. L'arbitro riferisce che in quel lungo lasso di tempo,
dall'interno degli spogliatoi, era in grado di udire grida provenienti dall'esterno e affacciatosi per accertarsi della situazione rilevava la
presenza di circa 15 sostenitori del Luco appostati in prossimità del cancello delimitante l'ingresso esterno degli spogliatoi ed altri 20
sostenitori della medesima società posizionati lungo la recinzione che costeggia la zona che va dagli spogliatoi all'ingresso del terreno
di gioco. L'arbitro relaziona inoltre che entrambi i gruppi di tifosi del Luco urlavano alla terna arbitrale frasi intimidatorie ed offensive,
con particolare riferimento a minacce di violenza qualora avessero ripreso la gara. Tra i sostenitori veniva riconosciuto lo stesso tifoso
che aveva scagliato il sasso e tentato di scavalcare la recinzione, che brandiva una bottiglia di vetro minacciando di scagliarla
nuovamente all'AA 2 qualora avessero ripreso la gara. L'arbitro chiedeva inoltre al capitano del Luco di adoperarsi per calmare i
facinorosi, senza esito alcuno.
A quel punto, preso atto della persistente situazione di pericolo per l'incolumità della Terna e dell'assenza della Forza Pubblica e della
fattiva collaborazione dei Dirigenti della squadra locale, l'Arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara e rientrava negli
spogliatoi. Solo dopo la definitiva sospensione della gara l'Arbitro veniva raggiunto da una pattuglia di Carabinieri che assicuravano la
necessaria tutela fino all'uscita dall'impianto sportivo.
Tutto ciò premesso osserva il G.S.T. che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato perché le gare possano subire
interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a cagione di violenze o di intimidazioni gravi da parte degli spettatori, non solo
necessita che queste abbiano posto in serio pericolo l'incolumità degli ufficiali di gara (o, in diversa ipotesi, dei calciatori o di altri
tesserati delle società partecipanti alla competizione), ma occorre altresì che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze
e soprattutto abbia verificato l'impossibilità assoluta di giungere alla conclusione 'fisiologica' della partita, dopo aver fatto ricorso a tutti
i mezzi in suo potere per ricondurre la gara nell'alveo della regolarità. Ché se così non fosse ben pochi incontri avrebbero la possibilità
di pervenire a regolare conclusione, attesa la diffusa abitudine del pubblico che assiste alle partite di calcio di indirizzare nei confronti
degli ufficiali di gara, in reazione a non gradite loro decisioni tecniche, ogni sorta di protesta, di strepito e di intemperanza intimidatrice,
spesso travalicante i limiti della non violenza. Ora, nel caso in esame, rilevato che l'episodio del tentativo di superare la rete di
recinzione da parte di un tifoso del Luco susseguente al lancio di un sasso e il contenuto di una birra nei confronti dell'A.A. n. 2 non
furono causa della conclusione anticipata della partita, poiché si trattò di un episodio isolato e neutralizzato in parte dagli stessi
sostenitori che ne impedirono l'azione, che però indusse la terna a rifugiarsi nello spogliatoio e a sospendere soltanto
momentaneamente il gioco, sta di fatto che la decisione di interrompere definitivamente l'incontro maturò nella mente dell'arbitro
successivamente, allorquando egli fu costretto ad attendere ulteriori 30 minuti all'interno degli spogliatoi senza ricevere alcuna fattiva
collaborazione o assistenza per placare gli animi da parte dei dirigenti della società Luco e senza disporre dell'assistenza della Forza
Pubblica a tutela dell'incolumità della terna, nel mentre dall'esterno proseguivano le offese e minacce di un nutrito numero di sostenitori
del Luco, i quali peraltro minacciavano gravemente la terna qualora avesse ripreso la gara con un punteggio sul campo già a loro
sfavorevole (0-1).
Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 26 del C.G.S. le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da
uno o più dei propri sostenitori e che nel caso di specie non paiono ricorrere le circostanze esimenti ed attenuanti per i comportamenti
dei sostenitori come previste dall'art. 29 C.G.S., ne consegue la decisione dell'Arbitro di sospendere definitivamente la gara al 33° del
secondo tempo sia dipesa da elementi soggettivi (il concreto timore per l'incolumità della terna) ed oggettivi (la perdurante latitanza
dei dirigenti locali e la mancata presenza della Forza Pubblica) non censurabili e sufficientemente motivati e pertanto sia
concretamente dipesa dal comportamento dei sostenitori della società ospitante Luco, la quale non ha adottato misure idonee a garantire alla terna la necessaria sicurezza e serenità d'animo, sia preventive che nel corso della sospensione temporanea come desumibile dai fatti descritti, tale per cui ne deve subire le conseguenze con la sanzione della perdita della gara per 0-3.
P.Q.M.
fermi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di Società e calciatori adottati sul Com. Uff. n. 61., letti gli atti ufficiali questo G.S.T. dispone nei confronti della società Luco la sanzione disciplinare della perdita della gara per 0-3 ex art. 10 C.G.S. e l'inibizione
sino al 2.04.2023 al Sig. Corti Palmiero Dirigente Addetto all'Arbitro per mancata assistenza alla terna in occasione dei fatti come descritti negli atti ufficiali di gara.
Commento di : ciro