Gara del 15/10/2021 ICF FOSDINOVO -ATL. CARRARA DEI MARMI (NON DISPUTATA)
Il G.S.T. rileva dagli atti ufficiali che le Società ICF FOSDINOVO e ATLETICO CARRARA DEI MARMI non si sono presentate in campo
nei termini regolamentari.
Pertanto, ai sensi dell'art. 53 commi 2-7 delle N.O.I.F. ed al C.U. nr. 1 del S.G.S. infligge alle società ICF FOSDINOVO e ATLETICO CARRARA DEI MARMI la punizione della perdita sportiva della gara con il punteggio di 0 - 3 e l'ammenda di euro 25,00 quale 1^ rinuncia.
Commento di : ciro