• Allievi B.
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  • Pietrasanta
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Commento




GARE DEL 6/11/2021
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO DELL'A.S.D. ICF FOSDINOVO AVVERSO REGOLARITA' GARA ALLIEVI FASCIA B PIETRASANTA SQ. B / ICF
FOSDINOVO DEL 06.11.2021(risultato 8-1)
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. nr. 20 del 10.11.2021; con tempestivo e rituale reclamo, preannunciato nei termini di rito, la ICF Fosdinovo ASD ha contestato la regolarità della gara in epigrafe evidenziando che la società Pietrasanta ha schierato nr. due giocatori non aventi ancora compiuti il minimo di età per partecipare alla gara come specificato nel comunicato nr. 1 della FIGC - S.G.S. stagione sportiva 2021/2022 e chiedendo quindi che venga inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame alla società Pietrasanta e conseguentemente l'aggiudicazione della stessa a proprio favore.
Il G.S.T. esaminato il reclamo, lo accoglie.
Dalla lettura degli atti ufficiali è certamente evidente che nella compagine dell'ASD Pietrasanta hanno partecipato i giocatori ANGELINI MATTEO (13.11.2007) e TOMAGNINI EMANUELE (20.12.2007) i quali non avevano l'età prevista (14 anni) dal comunicato nr. 1 della FIGC - SGS stagione in corso e che pertanto la società ha schierato due giocatori che non avevano titolo a parteciparvi e quindi in posizione irregolare.
P.Q.M.
Il G.S.T. in applicazione dell'art. 10 del C.G.S. adotta nei confronti della Società A.S.D. PIETRASANTA SQ. B la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 e l'ammenda di € 100,00 (cento/00); squalifica fino al 24 DICEMBRE 2021, la Sig.a CALISSI
ILARIA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. PIETRASANTA SQ. B in detta gara, per aver permesso a DUE giocatori che non avevano l'età prevista a partecipare alla stessa.
Ordina non addebitarsi la tassa di reclamo.


Commento di : ciro