• AllieviA
  • 13/03/2022 10.00.00
  • Atletico Maremma
  • 0 - 3 13/03/2022 10.00.00
  • Invicta Sauro

Commento




RECLAMO DELL'A.S.D. INVICTASAURO AVVERSO REGOLARITA' ED ESITO GARA
ATLETICO MAREMMA/INVICTASAURO DEL 13.02.2022 (1-0).
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 40 del 16/03/2022;
acquisito il ricorso della Società ASD Invictasauro avverso la regolarità della gara Atletico
Maremma/Invictasauro del 13/3/2022 disputata in Albinia (GR), Campionato Under 17 Allievi Provinciali.
Esaminati gli atti ufficiali della gara Atletico Maremma/Invictasauro del 13/3/2022 nonché quelli delle gare
relative alla 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e 9 giornata del girone di andata, (del medesimo Campionato Under 17 Allievi
Provinciali) e le gare Atletico Maremma/Roselle del 23/2/2022 e Aurora Pitigliano/Atletico Maremma del
6/3/2022, ha emesso la seguente
DECISIONE
La Società ASD Invictasauro, con reclamo del 16 marzo 2022, ritualmente proposto e notificato, sostiene la
irregolarità della gara disputata tra la Società ASD Atletico Maremma e la stessa Società Invictasauro del 13
marzo 2022, per fatto e colpa imputabili alla Società avversaria, avendo questa utilizzato il calciatore Guidi
Cristian in posizione irregolare, in quanto squalificato.
Argomenta la ricorrente che il calciatore Guidi Cristian fu colpito dalla sanzione della squalifica per cinque
gare effettive di gara, sanzione pubblicata sul C.U. n. 21 della Delegazione di Grosseto in data 10/11/2021:
da tale data, pertanto, a detta della ricorrente, sussisteva l'obbligo, per la Società Atletico Maremma, di non
utilizzare il calciatore Guidi Cristian, fino a quando la sanzione non fosse stata completamente scontata.
Richiamando poi il dettato normativo dell'art. 21, commi 4 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, la ricorrente
sostiene che la sanzione può essere scontata solo nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava
quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, precisando che queste sono soltanto
quelle concluse con un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali,
non successivamente annullate con decisione definitiva dagli organi di giustizia sportiva.
La ricorrente indica, quindi, che il calciatore Guidi Cristian aveva scontato solo parzialmente la propria
squalifica non partecipando alle gare contro la Società Giovanile Amiata del 21/11/2021, contro la Società
Virtus Maremma del 5/12/2021 e contro la Società Marina Calcio del 12/12/2021.
Per contro, la ricorrente ritiene che non potevano essere computate, ai fini dell'espiazione della squalifica, le
gare contro la Società Manciano del 14/11/2021, per ritiro dal campionato da parte della Società Manciano,
contro la Società Massa Valpiana del 28/11/2021, per rinuncia alla disputa da parte della Società Atletico
Maremma, contro la Società Roselle del 23/2/2022 e contro la Società Aurora Pitigliano del 6/3/2022, perché
il calciatore Guidi Cristian prendeva parte alla gara stessa ed in ogni caso era iscritto nella distinta di gara.
Inoltre, la ricorrente ritiene che in alcun modo potrebbero esser conteggiate le gare 'contro o per' la squadra
'B' della Società Atletico Maremma in quanto le gare disputate dalle squadre considerate fuori classifica ed i
relativi risultati non hanno alcun valore ai fini della classifica finale, sia per le Società medesime che per tutte
le altre inserite nello stesso girone, e, per tutto ciò, non possono essere utili ai fini dell'espiazione della
sanzione.
Infine, la ricorrente, per avvalorare la propria tesi, si richiama alla Decisione dell'Alta Corte di Giustizia del C.O.N.I. n. 12 del 17/6/2011 e chiede la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della Società
ASD Atletico Maremma.
Nulla osservava la Società ASD Atletico Maremma, nonostante sia stata correttamente intimata.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
L'istruttoria espletata ha permesso di appurare la fondatezza delle allegazioni contenute nel ricorso, anche
se non si può aderire all'impianto motivazionale proposto dalla ricorrente.
Le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno
successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2 (art. 21,
primo comma, C.G.S.) e questo deve avvenire nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal legislatore
sportivo, al fine di tutelare la disciplina delle gare e, quindi, dei campionati. Perciò, il tesserato che sia
calciatore o tecnico dovrà scontare la squalifica:
- In gare ufficiali
In gare della stessa squadra ove commise l'infrazione
In gare che hanno un valido risultato ai fini della classifica
In gare che non sono state annullate con provvedimento definitivo
Inoltre, la Società non potrà avvalersi, ai fini del computo delle giornate per l'espiazione della sanzione, delle
gare:
- Che non si sono disputate per rinuncia della stessa Società
➢ Che hanno perduto la validità del risultato ai fini della classifica, ai sensi dell'art. 53, comma 3, delle
Norme Organizzative Interne della Federazione
Il calciatore Guidi Cristian fu sanzionato da questo Giudice con la squalifica di cinque giornate (confermata
dalla Corte Sportiva d'Appello con decisione pubblicata in C.R. TOSCANA - C.U. n.38 del 02-12-2021),
decorrente dal giorno 11 novembre 2021, per i fatti accaduti nella gara Invictasauro - Atletico Maremma del
7 novembre 2021, Campionato Under 17 Allievi Provinciali.
La Società ASD Invictasauro, odierna ricorrente, argomenta che le gare della squadra 'B' della Società
Atletico Maremma non hanno alcun valore ai fini della classifica finale e che, di conseguenza, tali gare sono
inidonee per scontare la sanzione.
L'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI, chiamata a giudicare su un caso non sovrapponibile a quello per
cui è ricorso, commentando il dettato normativo del vecchio Codice di Giustizia Sportiva, ma in tutto identico
al testo vigente nella parte di rilievo, stabilì che, se non vi era una rilevanza ai fini della classifica, la gara non
poteva essere idonea per scontare la sanzione.
Nondimeno, tale decisione viene richiamata in modo del tutto inconferente con il caso che ci occupa e
questo al di là del dato interpretativo che offre; per vagliare la posizione del calciatore Guidi Cristian vanno
esaminati tutt'altri aspetti, i quali portano a concludere per la sua irregolare partecipazione alla gara per cui è
ricorso.
Infatti, contrariamente a quanto stigmatizzato dalla ricorrente, come a voler prevenire un possibile errore
interpretativo del Giudice, il calciatore Guidi Cristian non avrebbe mai potuto scontare la propria squalifica
nelle giornate in cui avesse disputato gare la squadra 'B' ma non tanto perché la squadra 'B' non sarebbe
capace di disputare valide gare ai fini della espiazione della sanzione (il che, qualora si aderisse a questa
interpretazione, porterebbe quantomeno a chiedersi come possono scontare le squalifiche i calciatori della
squadra 'B', se la loro stessa squadra, l'unica in cui possono espiare la sanzione, non è capace di disputare
gare idonee per scontare le squalifiche) bensì poiché, per espresso dettato normativo, peraltro ben noto alla
stessa ricorrente, il calciatore squalificato 'deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella
quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento' e quindi è del tutto
irrilevante se l'altra squadra (quella 'B') ha disputato o meno delle gare, poiché non partecipando a tali
gare quel calciatore non avrebbe mai potuto scontare la propria sanzione, per quanto detto sopra.
Così argomentando, la Società odierna ricorrente ha perso di vista il contenuto normativo che aggancia la
sanzione della squalifica, e quindi la sua espiazione, alla squadra in cui il calciatore effettivamente giocava
quando commise l'infrazione che ha determinato il provvedimento e non alla Società di appartenenza.
Inoltre, nel caso in cui una Società si ritiri del campionato, l'art. 53 NOIF, terzo comma, stabilisce che 'tutte le
gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica': da ciò si deve
dedurre, per logica conseguenza, che tali gare non sono idonee per scontare la squalifica. Ad ogni buon
conto, si tratta di inidoneità sopravvenuta, in quanto decorrente dalla pubblicazione della notizia nel
Comunicato Ufficiale.
Per contro, 'Se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore squalificato non
poteva prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene scontata e il calciatore
deve scontarla in occasione della gara immediatamente successiva' (art. 21, comma 5, C.G.S.) e quindi la
gara Atletico Maremma/Massa Valpiana del 27/11/2021 (non 28/11/2021 come indica la ricorrente) non è
stata idonea per scontare la sanzione poiché la Società Atletico Maremma è stata dichiarata rinunciataria
(vedi il provvedimento di questo Giudice in C.U. n. 24 del 01/12/2021 D.P. Grosseto).
Erroneamente computando la squalifica, la Società ASD Atletico Maremma ha consentito la partecipazione
del calciatore Guidi Cristian alle gare successive
del campionato in data 23 febbraio, 27 febbraio, 06 marzo e, da ultimo a quella del 13 marzo per cui è
ricorso, che lo ha visto, dunque, in posizione irregolare.
Pertanto, la Società ASD Atletico Maremma va sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara.
Dovendo decidere anche in ordine all'ulteriore sanzione da infliggersi al calciatore Guidi Cristian,
espressamente prevista dall'art. 21, comma 3, C.G.S. questo Giudice deve tener conto non solo e non tanto
della giovane età quanto della maggior responsabilità che, nel caso concreto, deve gravare sulla Società di
appartenenza.
Infatti, già la Corte Sportiva di Appello, giudicando il reclamo proposto dall'A.S.D. Atletico Maremma avverso
il provvedimento di questo stesso Giudice, aveva evidenziato che la revisione della sanzione non poteva
neppure essere esaminata, perché non richiesta dalla Società reclamante: pur esprimendosi, ovviamente e
necessariamente, in termini ipotetici, il Collegio nel gravame rende chiaro che il calciatore Guidi poteva
essere diversamente difeso e ciò 'avrebbe forse anche potuto portare ad una mitigazione della sanzione'.
In aggiunta a ciò, la responsabilità della Società intimata è certamente più grave poiché e, se la punizione
sportiva della perdita della gara va a sanzionare l'ingiusto profitto che la Società ha avuto dalla
partecipazione di un calciatore squalificato, la sanzione ulteriore (nei confronti) del calciatore è diretta
conseguenza (anche) dell'omesso controllo delle squalifiche da parte della Società.
In considerazione di quanto precede, si impone di contenere l'ulteriore sanzione da infliggersi al calciatore
Guidi Cristian nella misura del minimo previsto.
Tuttavia, il comportamento della Società A.S.D. Maremma appare a questo Giudice come 'una grave svista'
del Dirigente accompagnatore Ufficiale, la quale ha comportato la mancata osservanza del nome del Codice
di Giustizia e delle NOIF ma non una violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità: di
tal che le ulteriori sanzioni a carico della Società intimata e del Dirigente accompagnatore, possono essere
determinate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo Territoriale, definitivamente pronunciando,
visti gli artt. 9; 10, comma 6; 21, comma 3; 65, comma 1 lett. d) del Codice di Giustizia Sportiva:
- accoglie il ricorso della Società ASD Invictasauro, per quanto in motivazione;
- infligge alla Società ASD Atletico Maremma la punizione sportiva della perdita gara Atletico
Maremma/Invictasauro del 13 marzo 2022, Campionato Under 17 Allievi Provinciali, con il punteggio di
0-3;
- infligge al calciatore Guidi Cristian la sanzione dell'ammonizione;
visto l'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva:
- Infligge alla Società ASD Atletico Maremma l'ammenda di € 100,00;
- Infligge la sanzione dell'inibizione temporanea a svolgere attività in ambito FIGC al Sig. Damiani Marino
fino al 10/04/2022 quale dirigente accompagnatore ufficiale;
- Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli eventuali adempimenti di competenza.
visto l'art. 48, comma 6, C.G.S.:
- dispone non addebitare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva alla Società ASD Invictasauro.

Commento di : ciro