ORANGE DON BOSCO
GARA ORANGE DON BOSCO - MONSIGLIOLO del 13.02.2022 (SOSP. AL 26ºN DELS.T. sul punteggio di 0-5) Il G.S.T.
- Rilevato che dagli atti ufficiali risulta che il D.G. ha sospeso la partita al 26º minuto del II^ tempo dopo aver
subito aggressione fisica da parte del Tecnico della società Orange Don Bosco in conseguenza della quale
riportava lesioni (come da certificato del pronto Soccorso dell'Ospedale della Gruccia allegato al rapporto di
gara) tali da non consentirgli di continuare a dirigere l'incontro;
- rilevato che, a norma dell'art. 6 comma 2 C.G.S., l'A.S.D. Orange Don Bosco risponde, a titolo di
responsabilità oggettiva, della condotta dei propri dirigenti e tesserati, la cui gravità giustifica l'applicazione
della sanzione prevista dal comma 7 dell'art. 35 del C.G.S di cui al dispositivo.
Visto l'art. 10 C.G.S. DELIBERA di adottare i seguenti provvedimenti:
- infligge alla società Orange Don Bosco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-5
conseguito sul campo dalla squadra avversaria, in quanto a questa più favorevole (Orange Don BoscoMonsigliolo 0-5);
- provvede con separato provvedimento in ordine alla squalifica del tesserato Bruni Gabriele e alle sanzioni
applicate alla società Orange Don Bosco in relazione al comportamento dei propri sostenitori in riferimento a
tale gara; Ai sensi dell'art. 35 comma 7 del C.G.S. si specifica che la sanzione comminata al suddetto
tesserato, essendo conseguente a condotta violenta commessa nei confronti di Ufficiale di Gara, deve essere
considerata a carico della Società Orange Don Bosco ai fini dell'applicazione delle misure amministrative
destinate al recupero delle spese arbitrali deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare tali
episodi.
AMMENDA
Euro 30,00 ORANGE DON BOSCO
Per sostenitore isolato che, al rientro del dg negli spogliatoi lo offendeva.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/2025
BRUNI GABRIELE (ORANGE DON BOSCO)
Dopo l'espulsione di un proprio calciatore si rivolgeva al dg protestando ad alta voce proferendo verso il
medesimo frase irriguardosa. A seguito della notifica del provvedimento sanzionatorio entrava nel tdg e veniva
faccia a faccia con il dg, toccandolo leggermente nel petto con proprio petto, nel contempo lo offendeva. Dopo
che il dg aveva fatto un passo indietro invitando il tesserato a mantenere la distanza, quest'ultimo gli si faceva
nuovamente incontro portandosi faccia a faccia, sempre appoggiandosi leggermente al petto del dg e
reiterando frase offensiva. Subito dopo con la mano sinistra afferrava per il collo il dg, stringendolo, e
appoggiandogli l'altra mano aperta con forza sul volto, lo spingeva facendogli girare e piegare la testa,
procurandogli dolore e facendolo indietreggiare di qualche passo. Nel contempo rivolgeva al dg frase
gravemente minacciosa. Il tesserato veniva allontanato dai propri calciatori. Il dg, avendo avvertito molto
dolore e sentendosi frastornato e scosso non era in grado di portare a termine la gara e si dirigeva negli
spogliatoi. Nel tragitto per tornare a casa il dg sentiva aumentare il dolore alla testa e al collo e una volta
rientrato nella propria abitazione, visto l'ulteriore aggravarsi delle proprie condizioni (facendo fatica a stare
seduto ed entrando in uno stato confusionale) si recava al pronto soccorso della Gruccia del Valdarno dove gli
venivano riscontrate contusioni multiple e dimesso con prognosi di cinque giorni.
Commento di : ciro