• CAMPIONATO JUNIORES PISTOIA
  • 09/02/2019 16:00:00
  • SAN GIUSTO
  • 0 - 3 09/02/2019 16:00:00
  • GIOVANI ROSSONERI 2010

Commento




DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 9/ 2/2019 SAN GIUSTO - GIOVANI ROSSONERI 2010
sciogliendo la riserva contenuta nel C.U.n.33 del 13/02/2019 propone rituale reclamo a questo GST presso
la Delegazione Provinciale di Pistoia,la ASD Giovani Rossoneri 2010 in relazione alla gara ASD San GiustoASD Giovani Rossoneri 2010 disputata il 9022019 e valevole per il Campionato Provinciale Under 19
Juniores di Pistoia terminata con il risultato di 2 - 2. La reclamante nel medesimo richiede l'applicazione della
punizione sportiva della perdita della gara per aver l'ASD San Giusto impiegato nella stessa n.5 calciatori
fuori quota in luogo dei 4 consentiti dal Regolamento della manifestazione. Nulla ha controdedotto la ASD
San Giusto. Regolando i criteri di partecipazione dei calciatori alle partite del Campionato Provinciale
Juniores, il Consiglio Direttivo del CR Toscana, cosi' come riportato sul CU n.1 del 2072018, ha stabilito per
le gare dello stesso Campionato la possibilita' di impiego di calciatori in quota e fuori quota nel seguente
modo: calciatori nati dall'anno 2000 in quota + massimo 4 fuori quota nati dall' 1011998 in poi. Precisato
quanto sopra, in base all'analisi del rapporto di gara del D.G. della gara in epigrafe e delle note di gara della
ASD San Giusto,risulta evidente che quest'ultima abbia impiegato in totale 5 calciatori fuori quota di cui 3
impiegati fin dall'inizio della gara ( 1 nato nel 1998 e 4 nati nel 1999 ). Ne consegue quindi che la gara si è
svolta violando le disposizioni emanate dal CR Toscana in merito all'utilizzo dei calciatori fuori quota nel
Campionato Juniores Provinciale. Per questi motivi il GST accoglie il reclamo presentato dalla ASD Giovani
Rossoneri 2010 ed infligge alla ASD San Giusto la perdita della gara per 0 - 3. Ordina non addebitarsi la
relativa tassa di reclamo.

Commento di : CIRO