GARE DEL 9/ 3/2019
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA GARA ATLETICO ESPERIA / SPORTING ARNO del 09 MARZO 2019 interrotta sul
risultato di 0 a 0 Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.42 del 16.3.2019; Questo Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti
ufficiali di gara, accertava che la gara in epigrafe risultava essere stata sospesa allorquando, dopo il regolare svolgimento del primo
tempo di gioco, il D.G. constatava, avvertito dai dirigenti della squadra locale mentre si trovava nel proprio spogliatoio per l'intervallo,
che la traversa di una delle due porte del terreno di giuoco era stata danneggiata rendendo impossibile la prosecuzione della gara.
L'arbitro, riferiva quindi di aver concesso un congruo termine alla Società ospitante per riparare la struttura, trascorso vanamente il
quale interrompeva definitivamente la partita.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice Territoriale applicabile al caso de quo il principio di diritto secondo cui, in presenza di situazioni
comunque connesse ad irregolarità del terreno di giuoco l'arbitro debba invitare la società ospitante ad eliminare l'elemento
impeditivoentro un termine ritenuto compatibile, a sua discrezione, con la possibilità di portare a compimento l'incontro, sia che esso
debba iniziare sia che esso debba proseguire dopo il verificarsi di un fattoostativo al suo normale svolgimento. A siffatto principio il
Direttoredi gara risulta essersi rigorosamente attenuto; così operando, egli hafatto buon governo dei poteri conferitigli dalle
disposizioni regolamentari. E' infatti soltanto allo scadere del termine prefissato che sorge la responsabilità della società ospitante
alla quale, non ottemperando alla disposizione del Direttore di gara, è esclusivamente ascrivibile il mancato inizio o prosecuzione
della partita, indipendentemente che il suo comportamento sia dovuto a volontarietà o sia dipeso da fatti ad essa imputabili solo a
titolo dicolpa. Si ricorda che la verifica del corretto funzionamento degli impianti del campo di gioco compete alla Società' ospitante,
giusta ladecisione F.I.G.C. n. 3 annessa alla Regola 1 del Regolamento di Giuoco, essendo detta società responsabile del regolare
allestimento del campo. Trattasi di disposizione valevole per tutte le competizioniufficiali della F.I.G.C., posta a salvaguardia del
regolare svolgimento delle gare e, come tale, non suscettibile di deroghe od anche solo di limitazioni. Un diverso avviso in proposito
comporterebbe, nella realtà, ricorrenti interferenze e sospetti, nonché un'estensione oltre misura del concetto di forza maggiore e di
altre esimenti. Ad abundatiam si può semplicemente constatare che esiti sanzionatori diversi si sarebbero potuti verificare nel caso
in cui fosse stata accertata e suffragata da inconfutabili elementi probatori la responsabilità diretta di soggetti identificati nella
causazione del danno impeditivo alla prosecuzione della gara.
Per questi motivi il G.S.T. affligge alla Società Atletico Esperia la sanzione della partita della gara per 0 a 3
Commento di : ciro