GARE DEL 21/10/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/10/2018 VANNUCCI A.S.D. - PISTOIA NORD A.S.D.
Preso atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 35' minuto del 2' tempo, come da referto arbitrale, si
soprassiede circa l'omologazione del risultato per ulteriori accertamenti. In separata sede del presente
comunicato ufficiale vengono riportati i provvedimenti disciplinari a carico di calciatori e/o dirigenti.
Commento di : ciro
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 21/10/2018 VANNUCCI A.S.D. - PISTOIA NORD A.S.D.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.17 del 24/10/2018; il G.S.T.,preso atto del referto arbitrale relativo alla gara in epigrafe e rilevato come dal referto e dal relativo allegato emerga il compimento di atti di aggressione fisica nei confronti del D.G. di tale gravità' da indurre quest'ultimo ad interrompere la gara;
ricordato come alla luce di quanto disposto dall'art.17 C.G.S. occorra valutare i fatti e le situazioni che hanno impedito la regolare prosecuzione della gara fino al termine; considerato come non vi sia dubbio che l'aggressione del D.G. da parte di un sostenitore chiaramente identificato quale appartenente alla Soc. PISTOIA NORD, concretizzatesi dapprima in un tentativo di colpire con un pugno e successivamente in due ginocchiate sulla coscia sinistra del D.G., ha inciso negativamente ed a ragione sulla integrità' fisica e serenità' dello stesso arbitro e dunque sul regolare svolgimento dell'incontro che è stato sospeso; ritenuto provato come sia stata la condotta del sostenitore, gravissima, a porre il D.G. nelle condizioni fisiche e psichiche di non proseguire nella direzione della gara impedendo di fatto che la gara stessa giungesse al termine regolarmente; valutato quindi come l'incontro sia stato sospeso,non per ingiustificata decisione del D.G. ma perchè la situazione di grave tensione e pericolosità creata dal sostenitore della Soc. PISTOIA NORD altro non suggeriva che porre a termine la gara. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non vi è dubbio,dunque,che in occasione della gara VANNUCCI-PISTOIA NORD del 21/10/2018 si sono verificati fatti che hanno influito sul suo regolare svolgimento;fatti riconducibili alla Soc. PISTOIA NORD per responsabilità oggettiva per essere stati posti in essere da proprio sostenitore. Ne discende infliggersi alla Soc. PISTOIA NORD l'ammenda di Euro 900,00 (Novecento/00), la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 - 0 fermi restando i provvedimenti già' assunti e pubblicati nel C.U. n.17 del 24/10/2018.
gara del 21/10/2018 VANNUCCI A.S.D. - PISTOIA NORD A.S.D.
Commento di : CIRO