• CAMPIONATO ALLIEVI LIVORNO
  • 03/11/2018 17:00:00
  • ACADEMY LIVORNO
  • 0 - 3 03/11/2018 17:00:00
  • GIOV. VALDICECINA

Commento




Partita sospesa per mancanza di illuminazione ...

Commento di : Massimofulceri

Partita sospesa per mancanza di illuminazione ...

Commento di : Massimofulceri

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/11/2018 ACADEMY LIVORNO CALCIO - GIOVANILE VALDICECINA
Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 20 del 07/11/2018,relativo alla mancata conclusione della gara in oggetto causa del mancato funzionamento del'impianto di illuminazione del t.d.g. questo Giudice Sportivo osserva:
Il Direttore di gara nel proprio referto ha dichiarato che la gara in questione è stata sospesa al 32º del primo tempo per un guasto all'impianto di illuminazione del campo.
Rilevato che l'arbitro ha comunque,chiesto alla società ospitante di procedere alla completa illuminazione del t.d.g. e che i rispettivi dirigenti gli hanno comunicato di non poter risolvere tale problema in tempi brevi;
Rilevato che il Direttore di gara ha espressamente dichiarato che,in quello specifico frangente, non ha ritenuto sussistenti le condizioni minime di illuminazione necessarie alla proseguzione della gara e che,pertanto,ha comunicato alle società che la partita sarebbe stata definitivamente interrotta;
Considerato che le circostanze materiali sopra descritte non esonerano da responsabilità la società ospitante utilizzatrice dell'impianto sportivo sulla quale, comunque, ricade l'obbligo del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori,
Ritenuto che la Società ospitante sulla base delle normative del vigente Codice di Giustizia Sportiva,e della consolidata giurisprudenza sportiva,è da ritenersi oggettivamente responsabile del perfetto allestimento del campo di gioco e della costante efficienza di tutti i suoi accessori;
Considerato,petanto,che il non regolare svolgimento della gara è da attribuirsi alla Soc.Academy Livorno Calcio sulla base di quanto disposto dall'art. 17 comma 1 C.G.S.;
visto anche il comma 4 dell'art. 17 C.G.S.
P.T.M.
Questo G.S. delibera:
di comminare alla Società Accademy Livorno Calcio ex art. 17 comma 1 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:
Academy Livorno Calcio - Giovanili Valdicecina - 0 - 3

Commento di : CIRO