• CAMPIONATO ALLIEVI GROSSETO
  • 30/09/2018 10:30:00
  • AURORA PITIGLIANO
  • 0 - 3 30/09/2018 10:30:00
  • SCARLINO
    De Riu
    Grassi
    Pau

Commento


SCARLINO: , , , . A disp.: , , . All.:
RETI: De Riu, Grassi, Pau


GARE DEL 30/ 9/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/ 9/2018 AURORA PITIGLIANO - SCARLINO CALCIO
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 14 del 03/10/2018; La Società ASD Scarlino Calcio, tramite il
proprio rappresentante legale, presentava, nei termini di cui all'art. 46 del C.G.S., ritualereclamo avverso la
posizione di un calciatore schierato dalla Società USD Aurora Pitigliano, avversaria nella gara della
categoria UNDER 17 Allievi 'A' del Campionato provinciale di Grosseto, in epigrafe.
Sostiene la reclamante che nella gara Aurora Pitigliano - Scarlino Calcio del 30/9/2018, terminata sul campo
con il risultato di 3-1, durante il secondo tempo di gioco, entrava in campo il calciatore ILLIANO Salvatore,
nato il 5/7/2005, per la squadra della Società Aurora Pitigliano.
Tra le altre considerazioni, irrilevanti al fine del decidere, la reclamante ritiene la posizione del calciatore
ILLIANO Salvatore irregolare e pertanto chiede 'in tesi' la non omologazione del risultato della gara, 'in
ipotesi' l'assegnazione della gara in favoredi essa reclamante con il punteggio determinato d'Ufficio
dall'Organo di Giustizia Sportiva, 'in ulteriore ipotesi' la valutazione quanto all'irrogazione di una sanzione
'congrua e ponderata' ai sensi dell'art. 19 C.G.S.
Preliminarmente va riscontrato che il reclamo è pervenuto a quest'Ufficio nel rispetto delle norme procedurali
e che risulta notificato contestualmente alla Società avversaria con lettera raccomandata, ai sensi dell'art.
38, comma 7 C.G.S. e che l'attestazione dell'invio alla controparte è stata allegata alla documentazione
originale del reclamo, rimessa a questo Giudice.
Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.
Dagli atti ufficiali di gara acquisiti risulta infatti che il calciatore ILLIANO Salvatore prese parte alla gara al 45º
del secondo tempo. Da una puntuale verifica, esperita d'ufficio, è risultata pure accertata la data di nascita di
detto calciatore (5 luglio 2005), deducendo da ciò che il calciatore ILLIANO SALVATORE, alla data della
gara, non aveva compiuto il quattordicesimo anno di età.
Per valutare se tale posizione sia regolare occorre far riferimento alla normativa federale, che dovrebbe
essere ampiamente nota da tutti i partecipanti alle gara, ma particolarmente a chi ha un ruolo di
responsabilità e di rappresentanza.
Stabilisce l'art. 34 delle Norme Organizzative Interne della Federazione, al comma 4, che 'le norme
sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio
Femminile possono prevedere [ulteriori] limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.' Ed infatti il Settore
Giovanile e Scolastico, con il Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato in data 2 luglio 2018, alla pagina 16,
paragrafo 2.2 lettera a) ha stabilito: 'Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che, anteriormente
al 1º gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiamo compiuto il quattordicesimo anno di età
e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo.' Orbene, la carenza di titolo per
partecipare alla gara anche di un solo calciatore, ed indipendentemente dal suo contributo fattuale per
realizzare la vittoria o il miglior risultato, comporta la punizione sportiva della perdita della gara, secondo la
previsione dell'art. 17,comma 5,del C.G.S.
La responsabilità diretta e oggettiva comporta le ulteriori sanzioni acarico del Calciatore, del Dirigente
accompagnatore Ufficiale e della Società di appartenenza, come in dispositivo.
C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 16 del 17-10-2018
598
P.Q.M.
-questo GST in accoglimento del reclamo proposto applica alla Società U.S.D. Aurora Pitigliano: - la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e l'ammenda di ¤ 100,00; - Sanziona il Sig.
PIZZINELLI Simone Dirigente Accompagnatore Ufficiale nella gara in parola per la Società U.S.D. Aurora
Pitiglianocon l'inibizione fino al 16 novembre 2018; - squalifica per 1 giornata il giocatore ILLIANO Salvatore
della Società U.S.D. Aurora Pitigliano - Ordina di non addebitarsi la tassa di reclamo.

Commento di : ciro