GARE DEL 15/ 1/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
14.- RECLAMO DELL'U.S.D. SAN MARCO AVENZA 1926 AVVERSO REGOLARITA' GARA GAMBASSI
/SAN MARCO AVENZA 1926 DEL 15.01.2017 (1-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 43 del 19.01.2017; -l'odierna istante U.S.D. San Marco Avenza 1926 chiede infliggersi ai danni della societa' avversaria la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe per 0-3, avendo la stessa mantenuto sul terreno di gioco per l'intera durata della gara un solo calciatore dei due previsti, nato nel 1997.
Il reclamo puo' essere accolto. E' pacifico e incontestabile che la reclamata abbia tenuto sul terreno di giuoco per l'intera durata della gara un solo calciatore nato nel 1997, e che quindi abbia violato specifiche prescrizioni valenti per l'ordinamento federale.
Ne' possono incidere, al riguardo, anche ai fini dell'individuazione della sanzione applicabile, dato il chiaro e combinato disposto degli artt. 17, comma 5, C.G.S. e 34-bis N.O.I.F., del tutto ipotetiche considerazioni circa la concreta influenza o meno di tale circostanza sulla regolarita' della gara e quindi circa la durata temporale di siffatta situazione di violazione delle prescrizioni federali.
Per il complesso delle sopraindicate considerazioni, il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S.D. San Marco Avenza 1926 di Avenza Carrara (Massa) e per l'effetto infligge all'U.S.D. Gambassi la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3.
Dispone non addebitarsi la tassa.
Commento di : campio