GARE DEL 29/ 1/2017
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
39.-RECLAMO DELLA U.S. TORRITA ASD AVVERSO REGOLARITA' GARA U.S. TORRITA A.S.D. -
U.S.D. CASTIGLION FIBOCCHI DEL 29.1.2017 (0-0).
Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. 45 del 2.2.2017 il G.S.T. rileva che l‟U.S. Torrita, con tempestivo e
rituale reclamo, ha contestato la regolarita‟ della gara in epigrafe supponendo la sussistenza della
violazione, da parte della società U.S.D. Castiglion Fibocchi, della disposizione riguardante i limiti di
partecipazione di calciatori per le gare dell‟attività ufficiale 2016/2017 del campionato I categoria in relazione
all‟eta‟, contenuta nel C.U. n. 1 del 6.7.2016 ed ha concluso per veder dichiarata la perdita della gara per la
società reclamata con il risultato di 0-3 in suo favore. Contro deduceva irritualmente la societa‟ reclamata,
con lettera semplice inviata per telefax senza l‟invio di copia alla controparte.
Il G.S.T. preso atto del circostanziato reclamo osserva quanto segue.
Il reclamo e‟ fondato e deve essere accolto, come da motivazione che segue.
Il thema decidendum verte ancora una volta sulla applicazione della disposizione adottata dal Consiglio
Direttivo del Comitato Regionale Toscana (vedi C.U. 45 del 18.02.2016) pubblicata nel C.U. n.1 del 6.7.2016
riguardo ai limiti di partecipazione di calciatori alle gare del campionato I categoria per le gare dell‟attività
ufficiale 2016/2017 in relazione all‟età‟.
La disposizione, e‟ bene ricordarlo, ha previsto che nel corso delle gare dell‟attività‟ ufficiale le Società
partecipanti al campionato di I categoria hanno l‟obbligo sin dall‟inizio delle stesse gare e per l‟intera durata,
quindi anche in caso di sostituzioni successive, di impiegare almeno 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1995 in
poi e 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1996 in poi. Resta inteso che - prosegue la disposizione - in relazione
a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano gia‟ state effettuate
tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
Questo Giudice Sportivo ha gia‟ avuto modo di pronunciarsi sulla questione in occasione di un reclamo per
motivi analoghi nel corso della stagione sportiva 2014/2015 ed oggettivamente ritiene sussistere tutti i
presupposti per richiamarne la decisione e la motivazione, peraltro poi confermata dalla Corte di Appello
Sportiva Territoriale, al quale si era rivolta in appello la parte soccombente.
Quella decisione, relativa ad una gara del Campionato di Eccellenza e pubblicata sul C.U. n. 44 del
19/2/2015, chiariva - come nel caso attuale - come non fosse accoglibile la tesi difensiva della società
reclamata che sosteneva di non essere incorsa in alcuna violazione della disposizione per effetto della
precedente espulsione di un calciatore in quota - nel caso in esame oggi il calciatore Ciagli Edoardo - che
avrebbe fatto scattare l‟eccezione alla violazione della disposizione regolamentare.
L‟interpretazione, ad avviso di questo G.S.T. e confermata dal giudice di II grado in quella fattispecie, rimane
non condivisibile poiché la disposizione regolamentare in oggetto si limita ad obbligare le societa‟ a
schierare, sin dall‟inizio e per tutta la durata della gara, almeno 2 calciatori classe 95 o inferiore ed 1
calciatore classe 96 o inferiore.
Questo G.S.T. continua a ritenere che i casi di esclusione della violazione siano eccezionali e previsti dal
legislatore sportivo per non sanzionare quelle società che si vedono espulsi dal campo uno o più calciatori in
quota ovvero questi si infortunino senza possibilità di essere sostituiti per aver già effettuato tutti i cambi
consentiti e che per effetto dell‟abbandono del campo da parte del giocatore, espulso o infortunato, altrimenti
subirebbero automaticamente la sanzione della perdita della gara senza responsabilità alcuna, non avendo
compiuto alcuna scelta tecnica.
Nel caso in oggetto, invece, la società reclamata U.S.D. Castiglion Fibocchi, sebbene avesse subito
l‟espulsione del calciatore in quota Ciagli Edoardo al minuto 36 del I tempo, aveva ancora schierati sul
terreno di gioco 3 calciatori classe 96 (Marchi, Sbragi e Avendato) e pertanto in quel frangente non vi era
alcuna violazione della disposizione e, di conseguenza, la necessità di invocare e ricorrere alla clausola di
esclusione della violazione, cioe‟ quella relativa all‟espulsione dal campo. Nel prosieguo della gara, al minuto
13 del II tempo, la societa‟ reclamata ha quindi effettuato una prima sostituzione avvicendando il calciatore in
quota Marchi con altro calciatore in quota, Bucciero, presente in panchina e senza conseguenza alcuna ai
fini regolamentari. La violazione si e‟ invece concretizzata al minuto 26 del II tempo allorquando è stato
sostituito il calciatore Avendato senza che al suo posto sia stato fatto entrare un altro calciatore in quota. E‟
C.U. N. 49 del 23/02/2017
2006
in quel momento, cioe‟ quando si e‟ verificata la violazione della disposizione, che il G.S.T. deve giudicare se
potesse essere utilmente invocata la clausola di eccezione ma quella violazione non si e‟ verificata a causa
di una seconda espulsione dal campo ne‟ per causa di un infortunio senza possibilità di sostituire il
calciatore, bensì per una scelta puramente tecnica.
La Corte d‟Appello Sportiva Territoriale C.R. Toscana, con la sua pronuncia pubblicata sul C.U. n. 50 del
19/3/2015 con cui confermava la decisione del G.S.T. precedentemente richiamata, aveva difatti
chiaramente precisato che la norma regolamentare avesse il carattere di ‟qualificare‟‟ la norma venendo
indicati con esattezza quali e quanti calciatori siano da utilizzare e, riguarda alla eccezione per il caso di
infortunio, precisava che la deroga trovasse applicazione solo qualora siano state gia‟ effettuate tutte le
sostituzioni consentite, con cio‟ intendendosi la non punibilità unicamente nel caso in cui uno dei calciatori in
quota esca per tale motivo dopo che siano avvenute tutte le sostituzioni complessivamente previste per la
gara e non riferite in modo particolare alle fasce di eta‟ in esame.
Pur riconoscendo ancora una volta che evidentemente l‟applicazione della disposizione possa creare una
disomogeneità di effetti e di conseguenze puramente tecniche, a seconda dello sviluppo temporale di
determinati episodi nel corso della gara, che però esulano dalle competenze funzionali di questo G.S.T., in
ogni caso la disposizione consente a priori alle società ed agli allenatori di poter valutare attentamente tutte
le opzioni tecniche circa l‟impiego di calciatori in quota e la loro possibile sostituzione nel corso della gara.
Tutto cio‟ premesso,
P.Q.M.
Il G.S.T. sciogliendo la riserva assunta, accoglie il reclamo proposto dalla U.S. Torrita di Torrita di Siena
(SI)avverso la regolarità della gara U.S. Torrita - U.S.D. Castiglion Fibocchi disponendo la sanzione sportiva
della perdita della gara per 0-3 alla società U.S.D. Castiglion Fibocchi, per avere impiegato nel corso della
gara, precisamente dal minuto 26 del II tempo fino al termine della gara, solamente due calciatori in quota e
cio‟ in violazione dei limiti stabiliti dalla disposizione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Toscana
per le gare ufficiali del campionato I categoria per la stagione 2016/2017. Dispone non addebitarsi la relativa
tassa.
Commento di : ciro