GARE DEL 16/ 3/2016
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Reclamo della società A.S.D. APUANIAROMAGNANO avverso regolarità gara POVEROMO -
APUANIAROMAGNANO del 16/03/2016 campionato JUNIORES PROVINCIALI risultato 1 - 1.
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. nr. 40 del 23/03/2016; la società A.S.D. APUANIAROMAGNANO
con reclamo presentato nei termini ricorre a questo G.S.T. chiedendo che gli venga assegnata la vittoria
per 0 - 3 in quanto la società A.S.D. POVEROMO impiegava il calciatore BERTILORENZI MATTEO
(7/04/98) il quale veniva espulso nella partita PIANO DI CONCA / POVEROMO del 12/03/2016 e che
pertanto doveva scontare automaticamente la squalifica il giorno 16/03/2016.
Il reclamo merita accoglimento.
Dall'indagine effettuata e dalla lettura degli atti ufficiali questo G.S.T. osserva che nella gara PIANO DI
CONCA/POVEROMO del 12/03/16 il giocatore BERTILORENZI MATTEO veniva espulso per somma di
ammonizioni e pertanto, a norma dell'art. 45 comma 2 del C.G.S. che, recita testualmente: 'Ad
eccezione delle gare relative alle categorie 'Pulcini' ed 'Esordienti', il calciatore espulso dal campo nel
corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice
sportivo. Omissis..'
A norma dell'art. 17 comma 5 del C.G.S. la posizione irregolare del calciatore comporta l'applicazione, a
carico della società A.S.D. POVEROMO, della punizione sportiva della perdita della gara.
Per questi motivi il G.S.T., accoglie il reclamo come innanzi proposto dalla società A.S.D.
APUANIAROMAGNANO (MASSA) ed infligge alla società A.S.D. POVEROMO la punizione sportiva di
perdita della suindicata gara con il punteggio di 0 - 3 e l'ammenda di Euro 100,00 (cento/00), al Dirigente
Accompagnatore Ufficiale sig. TURBA MARCO l'inibizione per mesi UNO e al giocatore BERTILORENZI
MATTEO UNA ULTERIORE GIORNATA DI SQUALIFICA.
Dispone di non addebitarsi la tassa.
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