GARA DEL 26/ 9/2015 VAIANESE IMPAVIDA VERNIO - GALCIANESE
Reclamo delL' A.S.D. VAIANESE IMPAVIDA VERNIO avverso regolarità svolgimento gara A.S.D. Vaianese
Impavida Vernio - S.S.D. Galcianese del 26/09/2015 (2-2) valevole per il campionato Allievi.
L'A.S.D. VAIANESE IMPAVIDA VERNIO chiede infliggersi alla Società S.S.D. Galcianese la punizione
sportiva di perdita della gara per 0-3 per aver schierato nella suddetta gara il calciatore Chirizzi Niccolo
Serghei (nr. 7), il quale non aveva titolo a parteciparvi essendo stato squalificato per una giornata di gara,
come da c.u. n. 50 del 6/05/2015 della Delegazione Provinciale di Pistoia, a seguito della recidiva in
ammonizione, relativa alla gara del campionato Allievi fascia 'B' stagione sportiva 2014/2015, disputata il
03/05/2015 (jolly Montemurlo - Galcianese, ultima giornata del campionato stagione sportiva 2014/2015.
Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato.
Ricorda nell'occasione che l'articolo 22 al CGS comma 6 precisa che le sanzioni di squalifica che non
possono essere scontate nell'annata in cui sono state irrogate, devono essere scontate nella stagione o
nelle stagioni successive. Invero, il calciatore Chirizzi Niccolo Serghei nato il 7/06/1999 (tesserato a favore
della S.S.D. Galcianese), a seguito di ammonizione notificatagli in occasione della gara del 3/05/2015 veniva
squalificato per una gara, per cumulo di ammonizioni, come da c.u. n.50 del 06/05/2015.
Tale squalifica non è poi mai stata scontata. Infatti in applicazione del disposto del comma 6 dell'art. 22 del
CGS, la sanzione inflitta avrebbe dovuto trovare esecuzione nel corso della stagione 2015/2016, cosa non
avvenuta perchè il calciatore, tesserato per la corrente stagione sportiva alla società S.S.D. Galcianese, è
stato impiegato nella gara del 26/09/2015 Vaianese Impavida Vernio - Galcianese, prima giornata di
campionato.
Per questi motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo della società Vaianese Impavida Vernio, delibera di
infliggere alla società Galcianese, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3,
l'ammenda di euro 100,00(cento/00),
la squalifica per una ulteriore giornata di gara al calciatore Chirizzi Niccolo Serghei ed infligge l'inibizione per
mesi 1 al Sig. Mandarò Francesco, quale dirigente accompagnatore.
Dispone il non addebitarsi la tassa di reclamo.
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