GARE DEL 26/ 9/2015
GARA DEL 26/ 9/2015 S.BANTI BARBERINO - SEANO 1948
Reclamo dell'A.C.D. SEANO 1948 avverso posizione irregolare giocatori Nicolas Alessandro e Niccoli
Matteo, nella gara S.Banti Barberino - Seano 1948 del 26.09.2015 valevole per il Campionato Allievi (9 - 0).
Sciogliendo la riserva assunta nel C.U. n. 14 del 30.09.2015 il G.S.T. osserva che l'A.C.D. Seano 1948, con
tempestivo e rituale reclamo, contestava la regolarità della gara in epigrafe, supponendo la posizione
irregolare dei calciatori in oggetto in quanto nell'ultima gara di campionato Allievi 'B' del 2.05.2015
(Vaianese Impavida Vernio - S.Banti Barberino) incorrevano nella punizione sportiva di squalifica per una
gara per recidiva in ammonizione.
Circa il merito del reclamo, il G.S.T. osserva e rileva che lo stesso e' fondato e deve essere accolto.
Il reclamo ha ad oggetto la posizione irregolare dei calciatori sopra menzionati, nei confronti dei quali questo
Giudice Sportivo Territoriale con decisione pubblicata sul C.U.n. 49 del 6.05.2015 (della trascorsa stagione
sportiva) comminava la squalifica per una gara per recidiva in ammonizione.
Nella fattispecie e' pacifico in punto di fatto che non fu possibile scontare la squalifica nella stagione sportiva
2014/15, in quanto non vennero disputate dalla Società, nella quale militavano i due giovani, altre gare dello
stesso campionato. Ne consegue che gli atleti avrebbero dovuto scontare la squalifica non partecipando alla
prima gara di campionato oggi reclamata.
Per i suesposti motivi il G.S.T. in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.C.D. Seano 1948
infligge al S.Banti Barberino la sanzione della perdita della gara contestata con il punteggio di 0 a 3,
l'ammenda di euro 100,00 (cento/00), l'inibizione per mesi uno al Dirigente Trivigno Raffaello nonchè
l'ulteriore squalifica per UNA gara ai giocatori Alessando Nicolas e Niccoli Matteo.
Dispone il non addebito della relativa tassa.
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