• CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GROSSETO
  • 01/02/2015 15:00:00
  • Crea pdf Crea pdf
  • MASSETANA
    Chelini
    Di Tizio
  • 2 - 7 01/02/2015 15:00:00
  • CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
    Garzelli
    Garzelli
    Garzelli
    Bernini
    Ayoub
    Bulciolu

Commento


RETI: Chelini, 1 Garzelli, 3 Garzelli, 4 Di Tizio, 5 Garzelli, 7 Bernini, 9 , 11 Ayoub, 12 Bulciolu


CASTIGLIONE DELLA PESCAIA hanno segnato: 3 Pietrich,1 Tanasiev, 1 Simonelli,1 Viska,1 Niccolaini

Commento inserito da andre_tana

8.1. CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA
GARE DEL 01/02/2015


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara del 01/02/2015 MASSETANA CALCIO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
- Visto il supplemento allegato al Rapporto di Gara dall'arbitro;
- vista la Regola 5 del Regolamento del Giuoco del calcio ed in particolare
le 'DECISIONI UFFICIALI FIGC' nel paragrafo riguardante i Poteri e doveri dell'arbitro
in ordine alla interruzione della gara, che si è conclusa regolarmente,
per cui l'arbitro non ha fatto proprio quanto previsto dal comma 2) che recita:
'L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino
fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità
propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli
di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito
del lancio di oggetti, dell'uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere
o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L'arbitro ha facoltà di
far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine
pubblico.'
- Considerato che i fatti accaduti ed ascritti ai calciatori della società
ASD Massetana Calcio (così come riportato dal DG nel supplemento) non sono stati
sanzionati;
- Visto l'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante le sanzioni
inerenti alla disputa delle gare e che al comma 4 recita:'quando si siano verificati,
nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili
con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva
stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di
svolgimento della gara;' Considerato che il risultato acquisito sul campo (2-7)
risulta favorevole alla squadra ospitata (ADP CASTIGLIONE DELLA PESCAIA);
 Visto l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva riguardante le sazioni
a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società; C.U. N.39 del 04/02/2015 Pagina 745
P.Q.M.
Si dichiara la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo
(SSD MASSETANA CALCIO - ADP CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 2 - 7); nel relativo paragrafo,
di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di
tesserati per quanto in atti.

Commento inserito da rbelli