Luco-Montagnano 3-0
LUCO: Pampaloni, Farina, Maritato, Rossi, Marucelli, Buzzigoli, Parri, Privitera, Guidotti, Turini, Giani. A disp.: Rizzo, Satta, Gabbrielli, Marini, Masi, Trotta F., Urzetta, Pelagatti, Cavicchi. All.: Lucchesi Francesco
MONTAGNANO: Scarpelli, Giustini, Menchetti, Gregori, Doko, Bagnai, Mazzoni, Torzoni, Romano, Cerofolini, Svarups. A disp.: Tenuta, Fabbri, Pagliaro, Palazzini, Sestini, Borgogni, Lorenzini, Falsini, Mosca. All.: Laurenzi Andrea
ARBITRO: Leonardo Galli di Prato
8.-RECLAMO DELLA POL. LUCO AVVERSO ESITO E REGOLARITA' GARA LUCO/MONTAGNANO DELL'8.09.2024 (1-4).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 19 del 12.09.2024: La Pol. Luco propone reclamo a questo Giudice Sportivo
Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana rilevando, in ordine alla gara Pol. Luco/U.S.D. Montagnano, disputata per il
Campionato di Promozionel'8 settembre 2024 e terminata con il risultato di 1-4 per la squadra ospite, che per la gara stessa l'U.S.D.
Montagnano aveva schierato il calciatore Svarups Kaspars senza averne titolo per difetto di tesseramento. Chiede, quindi, la
reclamante che venga irrogata alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi
dell'art. 10 comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. Controdeduce l'U.S.D. Montagnano per affermare la regolare validità di
tesseramento del suindicato calciatore con pratica correttamente completata alla data del 26.08.2024 e quindi bendue settimane
antecedenti l'inizio del campionato. In data 23 e 24 settembre 2024 giungono memorie integrative sia da parte della Pol.
Luco che dell'U.S.D. Montagnano che in sintesi riaffermano la propria tesi già esposta in fase di reclamo e controdeduzioni.
Il G.S.T., dopo aver esaminato tutta la documentazione prodotta dalle due società ed esaminati gli atti ufficiali, accoglie il reclamo.
Alla ricezione del ricorso questo G.S.T., in via istruttoria, provvedeva preliminarmente a richiedere informazioni in merito alla posizione
di tesseramento del calciatore Svarups Kaspars al competente Ufficio del C.R.T. il quale in data 13.09.2024 comunicava di aver
ratificato il tesseramento del calciatore per la Società U.S.D.
Montagnano con decorrenza 09.09.2024 previa verifica della regolarità della documentazione. Ciò comporta che il calciatore non
poteva essere utilizzato dall'U.S.D. Montagnano in data antecedente, prima, cioè del9 settembre. Il calciatore, pertanto, ha partecipato
alla gara in contestazione, disputata l'8 settembre 2024, in posizione irregolare.
Detto ciò, questo Giudice rileva che è preciso onere delle società (con particolare riferimento ai calciatori stranieri comunitari che
hanno giocato all'estero 'status 20') assicurarsi che il tesseramento sia stato ratificato prima di fare disputare le gare agli stessi e
ciò, anche in virtù di tutte le conseguenze che potrebbe comportare, come ha comportato nel caso di specie, una decisione contraria.
Per non dire poi delle problematiche assicurative e quant'altro che il partecipare ad una gara, senza il necessario tesseramento,
potrebbe porre in essere. Deve, pertanto, accogliersi il reclamo proposto dalla Pol. Luco e, in applicazione dell'art. 10, comma 6 del
Codice di Giustizia Sportiva, assegnarsi alla predetta società la vittoria della suindicata gara con il punteggio di 0-3. La tassa reclamo
non va addebitata.
Per i suesposti motivi il G.S.T., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Pol. Luco di Borgo San Lorenzo (Firenze),
infligge alla società U.S.D. Montagnano la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di
Euro 400,00 (Quattrocento/00), l'inibizione sino al 6.10.2024 al Dirigente Accompagnatore Cartocci Andrea e la squalifica per UNA
giornata al calciatore Svarups Kaspars. Ordina il non addebito della tassa.
Commento di : ciro
Pontassieve-M.m. Subbiano 3-0
PONTASSIEVE: Morandi, Papini, Giannelli L., Carnevale, Arias, Fani, Bourezza, Fantechi, Cragno, Bencini, Marucelli. A disp.: Limentra, Coppini, Serrotti, Mengozzi M., Nocentini, Pretelli, Mannini, Salvadori, Romanelli. All.: Guidi Marco
M.M. SUBBIANO: Tegli, Lomarini, Chianini, Cuccoli, Orlandini, Nocentini C., Chottong, Gisti, Steccato, Falsini, Nocentini M.. A disp.: Faddai, Bonchi, Scartoni, Fabbriciani, Sarracino, Martinelli, Cai, Galastri, Salvi. All.: Guidotti Alessio
ARBITRO: Niccolo Rinaldi di Empoli
Prima gara di campionato per il Marino Mercato Subbino che in trasferta affronta la temibile formazione del Pontassieve squadra alla vigilia accreditata come possibile vincitrice.
Parte bene la squadra di mister Guidotti ben messa in campo e ottimamente organizzata contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Prima parte del primo tempo che segnala un paio di occasioni di rete per parte, ma complice anche il caldo di questo inizio stagione, non si concretizzano.
Al minuto 43 Falsini recupera palla e tira ma para Morandi.
Minuto 44 espulsione di mister Guidotti per evidente invasione di campo.
Si va negli spogliatoi con il risultato fermo sullo 0-0.
Secondo tempo sulla falsa riga del primo con le due squadre che si scontrano in mezzo al campo.
Al minuto 18 la più grande occasione del match per i ragazzi di Guidotti con Steccato che non riesce a superare Morandi.
Pochi minuti dopo è il Pontassieve con Bencini ma il suo tiro termina tra le braccia di Tegli.
Finisce così, con uno 0-0 la prima partita del Subbiano in questo campionato di promozione.
Commento di : ciro
7-RECLAMO DELL'A.S.D. PONTASSIEVE AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. PONTASSIEVE - MARINO
MERCATO SUBBIANO DEL 8.9.2024, CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE C (0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 19 del 12.9.2024;
--il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il reclamo della società Pontassieve Calcio, preceduto dal tempestivo preannuncio,
entrambi notificati anche alla controparte, con il quale si chiede l'applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-3, ex art.
10 comma 5 del C.G.S. in danno della società Marino Mercato Subbiano per i fatti ivi descritti, consistiti nell'ingresso in campo
dell'allenatore del Subbiano Sig. Alessio Guidotti, al 45° minuto del primo tempo regolamentare durante una azione di gioco interrompendo volontariamente la corsa di un calciatore avversario impegnato nella conduzione del pallone o, in ipotesi, la ripetizione
della gara eccependo l'esistenza di un errore tecnico del Direttore di Gara per i motivi esposti in narrativa nel ricorso, dispone quanto segue.
Premesso che
- La gara si è conclusa sul campo con il risultato di 0-0;
- Il Direttore di Gara, nel proprio rapporto di gara, dà atto che al 45° minuto del primo tempo regolamentare veniva espulso l'allenatore del Marino Mercato Subbiano, Sig. Alessio Guidotti, poiché a gioco in svolgimento, durante un'azione d'attacco avversaria che vedeva il calciatore portare avanti il pallone da solo, il Sig. Guidotti entra sul terreno di gioco correndo per
circa 10 metri all'altezza della ¾ avversaria e si frappone tra il pallone e l'avversario sgambettandolo e facendolo cadere a
terra.
- Questo Giudice Sportivo ha sanzionato il tesserato Alessio Guidotti per l'espulsione subita con una squalifica sino al
25.10.2024 con la seguente motivazione, pubblicata sul C.U. 19 del 12.09.2024, a gioco in svolgimento, entrava
indebitamente in campo con il chiaro intento di interferire con l'azione di un calciatore avversario e, nel riuscirvi, si rendeva
colpevole di condotta gravemente antisportiva e comminava altresì una ammenda di 250 euro al Marino Mercato Subbiano
quale società oggettivamente responsabile del contegno del proprio tesserato Guidotti Alessio che veniva meno ai principi
di lealtà sanciti dall'art.4 del C.G.S..
C.R. TOSCANA - C.U. 23 del 26/09/2024
964
- Entrambi i provvedimenti non sono stati reclamati nei termini dagli interessati e pertanto sono da intendersi definitivi.
Rilevato che
- La società reclamante con il proprio ricorso chiede, in tesi, accertarsi che i fatti occorsi hanno influito sul regolare svolgimento
della gara con conseguenza di disporsi la perdita della gara per 0-3 in danno del Marino Mercato Subbiano o, in ipotesi,
accertare l'esistenza di un errore tecnico dell'Arbitro con domanda di ripetizione della gara;
- La reclamante formula specifica istanza istruttoria e procedurale, chiedendo che questo Giudice Sportivo acquisisca la
documentazione filmata dell'episodio incriminato, ai sensi dell'art. 58 C.G.S.
- La società Marino Mercato Subbiano, ancorché ritualmente notificata del preannuncio e del successivo reclamo, non ha
presentato alcuna memoria difensiva;
Si procede quindi all'esame nel merito del reclamo, partendo dall'istanza istruttoria, ex art. 58 C.G.S. che è meritevole di accoglimento.
Osserva infatti questo G.S.T. che tra i documenti allegati al reclamo vi sono anche le dichiarazioni della società Marino Mercato
Subbiano che non contesta minimamente il fatto storico, già per come descritto dal Direttore di Gara e confermato dalle riprese video,
tanto più che le sanzioni inflitte al tesserato ed alla società, per il medesimo fatto, non sono state reclamate e sono pertanto passate
in giudicato. Tenuto altresì conto del risalto mediatico della vicenda, per cui il medesimo video di cui si chiede l'acquisizione agli atti è
già stato utilizzato e distribuito dalle principali testate giornalistiche italiane sin dai giorni immediatamente successivi alla gara, con una
ragionevole attendibilità sulla genuinità delle riprese video. Quest'ultimo si rende necessario e utile ai fini della migliore valutazione
possibile di questo Giudice Sportivo dell'inquadramento del fatto soprattutto in ordine agli effetti incidenti sul giudizio di regolarità della
gara; per tali ragioni se ne dispone l'acquisizione.
Il G.S.T., difatti, con la presentazione del ricorso da parte dell'A.S.D. Pontassieve è chiamato ad esprimersi sugli effetti di quel
comportamento sul regolare svolgimento della gara.
Le argomentazioni svolte da parte ricorrente esprimono chiaramente una richiesta di giustizia sportiva per sanzionare adeguatamente
l'intervento dell'allenatore che, col suo ingresso in campo per interrompere una azione di gioco della squadra avversaria, avrebbe
alterato il regolare svolgimento della gara e soprattutto - se non adeguatamente sanzionato - tale fatto potrebbe costituire un
pericoloso precedente rispetto ad una situazione del tutto eccezionale, e che tale deve rimanere, di cui non vengono ricordati episodi
analoghi occorsi in passato.
E' doveroso ricordare che l'intervento del Giudice Sportivo per decretare la sanzione della perdita della gara è dettagliatamente previsto
e disciplinato dall'art. 10 del C.G.S. al cui primo comma prevede che la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano
influito sul regolare svolgimento di una gara è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3.
Va da sé che la decisione sull'esito della gara deve essere attentamente valutata e ponderata, nei limiti previsti dal Codice di Giustizia
Sportiva, affinché costituisca extrema ratio rispetto al risultato conseguito sul campo ed avvenga dopo una attenta valutazione dei fatti
o situazioni occorse per determinare se ed in quale misura possano aver influito sul regolare svolgimento della gara e, più in generale,
sulla regolarità dei campionati.
Dalle immagini acquisite si ha la conferma che l'ingresso in campo dell'allenatore sia avvenuto in modo del tutto consapevole e
volontario, finalizzato ad interrompere l'azione del calciatore avversario, che stava conducendo il pallone senza alcun difensore della
squadra avversaria a stretto contatto con lui, nell'ambito di una azione d'attacco potenzialmente pericolosa per il Marino Mercato
Subbiano.
Ritiene questo G.S.T. che il comportamento dell'allenatore Alessio Guidotti, che ha volontariamente deciso di entrare sul terreno di
gioco col chiaro intento, poi riuscito, di interrompere un'azione di gioco avversaria, evidentemente dallo stesso ritenuta pericolosa per
la propria squadra, ha violato il regolamento del Giuoco del Calcio ma soprattutto ha alterato quell'azione e, di conseguenza, i potenziali
esiti sportivi che ne sarebbero potuti derivare secondo il fisiologico svolgimento, con fatti che avrebbero potuto incidere in termini
disciplinari in danno dei calciatori impiegati in quel frangente o sul risultato parziale della gara. Non è necessario comunque che questo
G.S.T. faccia valutazioni prodromiche su quello che sarebbe potuto accadere, essendo sufficiente, per valutare l'applicazione della
sanzione richiesta, stabilire se l'ingresso in campo di un allenatore, quale tesserato presente in panchina con una specifica abilitazione
e funzione, per fermare volontariamente l'azione della squadra avversaria col punteggio sullo 0-0 sia un fatto sportivo grave ed
inaccettabile, tanto per gli effetti sul naturale svolgimento della gara che per il ruolo ricoperto dall'Allenatore, e come tale l'intervento
del Giudice Sportivo debba essere volto anche tutelare e preservare lo spirito del gioco, che deve essere improntato al massimo
rispetto dei principi superiori di lealtà sportiva ancor prima dell'osservanza delle singole norme regolamentari.
Nel caso di specie, pertanto, poiché è inequivocabile l'intervento volontario dell'allenatore ed eterodiretto a fermare la corsa del
giocatore avversario, si deve ritenere che lo stesso allenatore abbia voluto sostituirsi e/o aggiungersi ai propri calciatori per preservare
gli stessi da possibili conseguenze disciplinari e in ogni caso preservare il risultato in quel momento di pareggio. Con tale condotta si
è alterato il naturale equilibrio in campo tra i soli competitori ammessi assumendo su di sé le conseguenze disciplinari dell'intervento
compiuto, tanto che difatti è stato immediatamente e correttamente espulso dal campo dal Direttore di Gara, dando luogo ad una grave
violazione dei principi fondamentali del gioco del calcio.
Orbene, nel comportamento volontario tenuto dall'Allenatore in quelle circostanze e col risultato ancora in equilibrio, si ravvede quel
tentativo, poi concretizzato, di alterare il regolare svolgimento della gara fuori dai canoni regolamentari e della lealtà sportiva. E'
doveroso pertanto intervenire adeguatamente per reprimere e prevenire tali situazioni anche riguardo ai loro effetti sulla regolarità
della gara e non soltanto riguardo al comportamento disciplinarmente scorretto del tesserato, con gli ulteriori strumenti sanzionatori
ed i rimedi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.
C.R. TOSCANA - C.U. 23 del 26/09/2024
965
Per i motivi sopra esposti, pertanto, il comportamento del sig. Alessio Guidotti ha integrato la fattispecie astratta e generica di quei
fatti, non tassativamente indicati dal legislatore, che hanno influito sul regolare svolgimento della gara e per i quali il G.S.T. può
decretare la sanzione della perdita della gara per 0-3 in danno della società oggettivamente responsabile dei fatti o situazioni causati
dai propri tesserati.
Conforta, in questo senso, autorevole Giurisprudenza tra cui si cita una recente pronuncia della Corte Federale d'Appello
Decisione/0022/CFA-2022-2023 che ben sottolinea quale sia il bene giuridico da tutelare laddove si debba intervenire con la sanzione
della perdita della gara in sede disciplinare.
Tutto ciò premesso, questo G.S.T., definitivamente pronunciando in esito alla gara in epigrafe, in accoglimento del primo e assorbente
motivo di reclamo della società U.S.D. Pontassieve delibera di comminare alla società Marino Mercato Subbiano la sanzione sportiva
della perdita della gara col risultato di 0-3, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 10 comma 1 e 5 lett. B) del C.G.S., nulla
disponendo in questa sede in merito all'ammenda, essendo già stata comminata con provvedimento pubblicato sul C.U. quale società
oggettivamente responsabile dell'infrazione commessa dal proprio tesserato Alessio Guidotti. Si ritiene inoltre non doversi disporre
sulla domanda in ipotesi, visto l'assorbimento con la domanda principale, che è stata accolta.
Si ordina non addebitarsi la tassa di reclamo
Commento di : ciro