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    Il Crt rende nota la sentenza sul caso Figline

Con un comunicato ufficiale diramato qualche ora fa, la Federcalcio toscana ha reso nota la sentenza pronunciata dal Tribunale federale territoriale presieduto da Carmine Compagini in merito al cosiddetto caso Figline , il procedimento portato avanti dalla Procura Federale nei confronti della società gialloblù dopo i noti fatti avvenuti ad Altopascio lo scorso 12 maggio nella gara Tau-Figline valevole per la poule promozione in D. Confermando l'illecito sportivo compiuto dai tesserati deferito, il Tribunale ha sanzionato il presidente Simone Simoni con 3 anni di inibizione per omessa denuncia, il facente funzioni di ds Emiliano Frediani con 5 anni di inibizione, il tecnico Becattini con 3 anni di squalifica, i calciatori Vanni Burzagli, Andrea Saitta e Mattia Privitera con due anni di squalifica. Per la società Figline la penalizzazione della collocazione all'ultimo posto nella poule promozione con revoca della promozione in serie D. Ecco un passaggio del dispositivo riportato nel C.U numero 12:
In data 11.05.2022 aveva luogo la gara Tau Calcio Altopascio / A.S.D. Figline 1965 disputata nell'ambito del Torneo triangolare previsto dal Regolamento del Campionato di Eccellenza del C.R. Toscana (C.U. n. 75 del 21.04.2022 richiamante l'art. 51, c.5 e c. 6, delle N.O.I.F.) al fine di designare le due squadre aventi accesso diretto alla Categoria superiore - Serie D - mentre la terza avrebbe avuto accesso alla fase nazionale delle seconde classificate di Eccellenza. Il Torneo, all'uopo organizzato, ha impegnato, con gare da disputarsi tra il 24 aprile ed il 15 maggio 2022, le Società prime classificate: Tau Calcio, per il girone A); U.S. Livorno 1915 per il girone B); A.S.D. Figline 1965 per il girone C). La gara Tau Calcio Altopascio / A.S.D. Figline 1965, (penultima del Torneo) vedeva prevalere la Società Tau Calcio Altopascio con il risultato di cinque reti ad una, punteggio che ha visto aumentare in maniera considerevole le probabilità che la Società Figline 1965 potesse accedere, per il giuoco incrociato: risultati / differenza reti, direttamente alla Categoria superiore senza dover ricorrere ad un eventuale ulteriore spareggio al termine del triangolare. L'esame delle modalità con le quali il risultato è stato conseguito, la sequenza delle reti segnate e, soprattutto, le circostanze con le quali le segnature sono avvenute, indica cosa sia realmente accaduto in quella gara. La Società Figline 1965 passa in vantaggio, su rigore, al 39 del I tempo venendo prima raggiunta dalla Società avversaria all'8 e, quindi, superata al 37 del secondo tempo. In questa situazione diventa determinante l'esito dell'ultima gara del Triangolare (Livorno 1915 / Tau Calcio Altopascio del 15.5.2022). Infatti, ove questa gara fosse terminata in pareggio, e solo in questo caso, la Società Figline 1965 sarebbe stata obbligata a disputare lo spareggio al fine di poter accedere alla Serie D, mentre negli altri due casi vi sarebbe stata direttamente ammessa. Quest'ipotesi, prevista ed esaminata dal Frediani nel corso della settimana precedente l'incontro, come evidenziato in istruttoria dalla deposizione resa dallAllenatore Becattini e confermata dai Calciatori Saitta e Burzagli, si è verificata al momento del passaggio in vantaggio della Società Tau Altopascio, ovvero al 37° minuto del II tempo. Il tempo residuo per capovolgere il risultato della gara è esiguo (otto minuti) per cui, per non correre rischi ed apparendo improbabile, stante le diverse forze in campo, che la Società Tau potesse prevalere sul Livorno nella gara del 15.5.2022, non c'è altra possibilità che perdere la gara con il maggior scarto di reti possibile, tra le reti segnate e quelle subìte, come già preordinato. Da qui l'invito ai calciatori da parte del D.S., accolto e fatto proprio, ancorchè con riluttanza, dal Becattini, a far passare e lasciare segnare gli avversari rivolto ai propri calciatori sia dal D.S. della Società che dall'Allenatore. Invito che raccolto da alcuni di essi (fra cui quelli qui deferiti) ha determinato la sconfitta della Società Figline 1965 per 5 a1. Le dichiarazioni gravi, precise e concordanti rese in tal senso dai Calciatori deferiti alla Procura Federale, confermate dalla dichiarazione confessoria resa dall'Allenatore Becattini, consentono al Collegio di affermare che l'illecito si è consumato per cui, sulla base della normativa vigente, coloro che vi hanno partecipato debbono essere sanzionati distinguendo le singole posizioni.