Coppa Toscana, tre squadre escluse: le decisioni del Giudice Sportivo
Tramite il Comunicato Ufficiale N.14, nella serata di ieri, la LND Toscana ha reso noto che il Giudice Sportivo Territoriale ha assunto i provvedimenti relativi alle gare del 6 settembre 2026 di Coppa Toscana, intervenendo su quattro reclami presentati dalle società e disponendo inoltre la prosecuzione della gara Fiesole Calcio-S. Godenzo, sospesa al termine del primo tempo. Particolarmente rilevanti le decisioni adottate in Coppa Toscana di Seconda Categoria, dove sono stati accolti i reclami presentati da Floriagafir, Reconquista e San Felice. In tutti e tre i casi il Giudice Sportivo ha disposto la perdita della gara per 0-3 e l'esclusione della società sanzionata dal prosieguo della manifestazione.
Il primo provvedimento riguarda la gara Porta Romana-Floriagafir, terminata sul campo 2-2. Il reclamo della Floriagafir verteva sulla posizione del calciatore Diego D'Oria, schierato dal Porta Romana nonostante una giornata di squalifica per recidività in ammonizione, comminata nella Coppa Toscana di Seconda Categoria della stagione precedente, quando il giocatore militava nella Virtus Rifredi. Il Giudice Sportivo ha richiamato l'articolo 21, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il quale le sanzioni non scontate, in tutto o in parte, nella stagione in cui sono state irrogate devono essere scontate nella stagione successiva. La squalifica avrebbe pertanto dovuto essere scontata nella prima giornata della Coppa Toscana 2026/27. Il reclamo è stato accolto. Al Porta Romana è stata inflitta la perdita della gara con il risultato di 0-3, un'ammenda di 250 euro, mentre D'Oria è stato squalificato per un'ulteriore gara effettiva di Coppa. Il dirigente accompagnatore ufficiale Simone Bartoli è stato inibito fino al 20 settembre 2026. Disposta, inoltre, l'esclusione del Porta Romana dal prosieguo della manifestazione.
Accolto anche il reclamo dell'A.S.D. Reconquista in relazione alla gara contro il Vaglia, terminata 1-4. Al centro del procedimento la posizione del calciatore Lorenzo Pierli, che risultava ancora gravato da una squalifica di tre gare effettive comminata nella Coppa Provinciale di Firenze di Terza Categoria. Il Giudice Sportivo ha ritenuto fondata la contestazione, stabilendo l'applicabilità del principio di omogeneità delle competizioni tra Coppa Provinciale di Terza Categoria e Coppa Toscana di Seconda Categoria. Nella motivazione viene richiamata anche la decisione n. 11/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport, oltre all'articolo 19, comma 4, del CGS e al Comunicato Ufficiale FIGC n. 33/A del 17 agosto 2026. Per il Vaglia arriva quindi la sconfitta a tavolino per 0-3, con contestuale esclusione dal prosieguo della manifestazione e ammenda di 250 euro. Il dirigente accompagnatore Cosimo Scarpelli è stato inibito fino al 20 settembre 2026, mentre Pierli dovrà scontare un'ulteriore giornata di squalifica in Coppa.
Terzo reclamo accolto quello presentato dal San Felice per la gara contro il Montalbano Cecina, conclusasi 0-0. La società reclamante aveva contestato la partecipazione del calciatore Luis Enrique Manuli, già squalificato per una gara effettiva e tenuto a scontare la sanzione nella prima gara utile di Coppa della propria squadra. Il Giudice Sportivo ha quindi disposto la perdita della gara per il Montalbano Cecina, con il risultato di 0-3, un'ammenda di 250 euro e l'inibizione del dirigente accompagnatore Fabio Bartoli fino al 20 settembre 2026. Per Manuli è arrivata un'ulteriore giornata di squalifica effettiva di Coppa. Anche in questo caso la società è stata esclusa dal prosieguo della Coppa Toscana.
Per la Coppa Prima Categoria, il Giudice Sportivo ha invece respinto il reclamo presentato dall'U.S.D. Stia contro l'esito e la regolarità della gara Bibbiena-Stia, terminata 2-0. La società reclamante aveva contestato la posizione di alcuni calciatori inseriti nella distinta del Bibbiena. Gli accertamenti presso l'Ufficio Tesseramenti hanno confermato la regolarità del tesseramento dei giocatori indicati, fatta eccezione per
Jallow Dodou, il cui tesseramento quale calciatore dilettante extracomunitario è stato ratificato il 7 settembre. Il Giudice Sportivo ha tuttavia precisato che la presenza di un calciatore privo del titolo non incide sulla regolarità della gara qualora lo stesso non partecipi agonisticamente alla competizione. Nel caso specifico, la semplice indicazione in distinta, non seguita dall'utilizzazione del calciatore, non è stata quindi ritenuta sufficiente a determinare l'irregolarità dell'incontro. Il reclamo è stato pertanto rigettato e il risultato di 2-0 in favore del Bibbiena è stato omologato. Al Bibbiena è stata comunque inflitta un'ammenda di 110 euro per aver consentito a un calciatore non regolarmente tesserato l'accesso al campo di gioco. Il dirigente accompagnatore ufficiale Giacomo Bardi è stato inoltre inibito fino al 20 settembre 2026.
Infine, il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla gara Fiesole Calcio-San Godenzo, sospesa al termine del primo tempo sul risultato di 1-0 a causa di un malore accusato dal direttore di gara. Alla luce del referto arbitrale, è stata disposta la prosecuzione della gara in altra data per i soli minuti non giocati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del Nuovo Testo del Regolamento della LND. Gli atti sono stati trasmessi alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana, cui spettano gli adempimenti relativi alla programmazione e all'organizzazione della prosecuzione dell'incontro.