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    Errore tecnico del DG, si rigioca gara del campionato Under 18

La gara Tavola 1924 - Casale Fattoria sarà ripetuta. È questa la decisione del Giudice Sportivo, che ha accolto il ricorso presentato dalla società ospite per un errore tecnico commesso dall'arbitro. Il match, valido per la 13° giornata del Girone A del campionato regionale Under 18, disputato sabato 6 dicembre, si era concluso con la vittoria dei padroni di casa per 7-0. Tuttavia, al 20' minuto del secondo tempo sul risultato di 4-0 un calciatore del Tavola 1924 veniva ammonito per la seconda volta, senza che però il DG ne notificasse l'espulsione. Tale giocatore è stato prontamente sostituito, con la società senese che ha proseguito la gara con undici giocatori in campo anziché dieci. Tutto l'accaduto è stato poi dichiarato dal DG in fase di compilazione, successiva alla gara, del supplemento di referto a lui richiesto dall'organo di Giustizia Sportiva. Preso atto dell'errore tecnico in sede di reclamo, il Giudice Sportivo Territoriale dichiara quanto segue nel Comunicato Regionale LND:

(..) considerato che la società Tavola 1924 ha continuato l'incontro per ulteriori 25 minuti con undici calciatori in campo allorché il risultato era di 4-0 e che ciò ha sicuramente inciso sulla regolarità dello stesso tale da compromettere l'intera gara e dunque, imponendone la ripetizione; ritenuto pertanto che la gara Tavola 1924/C.F. 2001 Casale Fattoria del 6/12/2025 non possa essere dichiarata regolare; visto l'art. 10, comma, 5, lett. c del C.G.S. delibera: 1) di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. C.F. 2001 Casale Fattoria non omologando il risultato della gara disponendone la ripetizione; 2) di dichiarare inefficace il provvedimento di squalifica a carico di Sciarabba Michelangelo pubblicato sul com. uff. n. 37 dell'11.12.2025 in quanto non espulso dal campo; C.R. TOSCANA - C.U. n. 43 del 08/01/2026 3106 3) di squalificare altresì per UNA giornata di gara il calciatore suddetto con le modalità previste dal comma 1 dell'art. 21 del C.G.S.; 4) dispone il non addebito della tassa di gravame.

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