DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 3/ 2/2018 ATLETICO VIAREGGIO - RETIGNANO
GARA: A.S.D. ATLETICO VIAREGGIO - C.R.S. RETIGNANO del 03/02/2018 (2-1). Reclamo della Società RETIGNANO.
Reclamo ritualmente proposto dalla Società RETIGNANO che chiede l'adozione a carico della Società ATLETICO VIAREGGIO della
punizione sportiva della perdita della Gara per aver schierato il Calciatore PRECI Ronaldo nato il 29/05/1997 non tesserato per la
Società ATLETICO VIAREGGIO.
Dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramenti e acquisiti agli atti del presente procedimento è risultato che il Calciatore
PRECI Ronaldo non risulta tesserato per la Società ATLETICO VIAREGGIO alla data del 16/02/2018: Il Reclamo è fondato e merita
accoglimento.
P. Q. M.
Il Giudice sportivo ACCOGLIE IL RECLAMO COME PROPOSTO DALLA SOCIETÃ RETIGNANO e infligge alla Società ATLETICO
VIAREGGIO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 0-3, inibisce per 20 (Venti) giorni
il Dirigente accompagnatore MICHELI Franco. Ordina non addebitarsi la Tassa reclamo.
Commento di : CIRO