• CAMPIONATO TERZA CATEGORIA PISA
  • 04/12/2016 14:30:00
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  • CRESPINA
  • 0 - 3 04/12/2016 14:30:00
  • TREGGIAIA

Commento





PERDITA DELLA GARA:
CRESPINA CALCIO - TREGGIAIA A.S.D.
Il G.S.T., visto il rapporto della gara in epigrafe da cui si evince che la stessa veniva sospesa definitivamente dal
D.G. al 42º minuto del 2º tempo e sul punteggio di 0 - 1 a causa di accadimenti tali da portare ad una riduzione
degli effettivi della società CRESPINA CALCIO (5 giocatori espulsi: uno per somma di ammonizioni e quattro per
aver causato o partecipato ad una rissa) al di sotto del minimo regolamentare, il Giudice Sportivo Territoriale ritiene
che: - con la decisione di sospendere definitivamente la gara per la riduzione degli effettivi della società
CRESPINA CALCIO al di sotto del minimo regolamentare, il D.G. ha fatto buon governo delle disposizioni fissate
dalla Regola 3 del Regolamento di Gioco e dall'art,64 comma 1 delle N.O.I.F.; - ne consegue in applicazione della
norma di cui all'art.17 comma 1 del C.G.S., infliggersi alla società CRESPINA CALCIO la punizione sportiva della
perdita della gara per 0 - 3.

Commento di : campio