Gara del 4/10/2015 FUTURA - FOOTBALL CLUB GROSSETO
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali dai quali si rileva che: - la gara non è stata disputata
in quanto la Società FUTURA non ha presentato nessun documento relativo ai calciatori nei termini previsti
dal Regolamento; - visto l'art. 53 n. 2 e 7 delle N.O.I.F.; - INFLIGGE alla Società G.S. SCAPERIA 1920
A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara in il punteggio di 0 - 3, UN punto di penalizzazione
nonchè l'ammenda di euro 10,00 quale prima rinuncia.
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