• CAMPIONATO ALLIEVI B PROVINCIALI LIVORNO
  • 15/03/2015 10:30:00
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  • RIO MARINA
  • 3 - 0 15/03/2015 10:30:00
  • ARMANDO PICCHI

Commento




CAMPIONATO ALLIEVI ‘B'
111 Stagione sportiva 2014 -2015 Oggetto: C.U. n. 50 del 18.03.2015
Reclamo dell'U.S.D. RIO MARINA avverso la decisione del G.S. Livorno sull'esito gara Rio
Marina - Armando Picchi Calcio srl del 15.03.2015
Il reclamo della società Rio Marina prende spunto dalla decisione del G.S. Livorno, il quale, con
provvedimento pubblicato nel C.U. n. 50 del 18.03.2015, ha accolto il ricorso di prima istanza
presentato dalla società Armando Picchi Calcio srl, disponendo la ripetizione della gara indicata in
epigrafe, così motivando: ‘Il Giudice Sportivo Territoriale, vista la richiesta presentata dalla società
Armando Picchi Calcio nei termini regolamentari e relativa al riconoscimento delle cause di forza
maggiore per la mancata disputa della gara in quanto a causa di condizioni meteo marine avverse
era stata sospesa l'attività dei traghetti in partenza da Piombino per cui vi era stata l'impossibilità di
raggiungere la località Rio Marina, luogo di disputa della gara; vista l'attestazione rilasciata a
convalida di ciò dell'Agenzia Marittima Dini&Miele srl, raccomandatario marittimo della Toremar spa
Livorno; tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale, ritenendo integrata la fattispecie di cui
all'art. 55, comma 2, Noif, accoglie la richiesta inoltrata dalla società Armando Picchi Calcio di
Livorno e dispone trasmettersi gli atti alla Segreteria del Comitato Regionale Toscana per ogni
incombenza relativa al recupero della gara. Ordina non addebitarsi la tassa'.
Con il proprio ricorso, corredato da n. 4 allegati, l'odierna ricorrente contesta il provvedimento
impugnato, evidenziando l'insussistenza della causa di forza maggiore invocata dall'Armando Picchi
Calcio a supporto della richiesta di ripetizione della gara e, conseguentemente, la motivazione resa
dal Giudice Sportivo a fondamento della decisione oggi contestata.
Rileva in proposito che l'Armando Picchi aveva scelto volontariamente di non raggiungere l'Elba, in
quanto la linea marittima Piombino/Portoferraio era pienamente operante, essendo stata utilizzata
da tutte le altre squadre impegnate a disputare la gara sull'isola il 15 marzo 2015, sia per il settore
giovanile, che per i dilettanti, ponendo pertanto in evidenza la mancata volontà e non l'impossibilità a
raggiungere il campo di giuoco del Rio Marina da parte della squadra ospite.
Rileva inoltre che l'Armando Picchi Calcio avrebbe dovuto trasmettere alla stessa ricorrente il
reclamo proposto al Giudice Sportivo, allegando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui
C.U. N. 55 del 16/04/2015 - pag. 2559
al C.U. n. 40 del 29.01.2009, relativa a suo dire a caso analogo, nonché velina postale che attesta
l'invio del reclamo con raccomandata a/r alla società Armando Picchi Calcio, che, seppur notiziata,
non ha resistito in giudizio con controricorso.
La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, così decide.
La questione deve essere affrontata preliminarmente dal punto di vista pregiudiziale in quanto la
ricorrente dichiara di non aver ricevuto comunicazione legale del reclamo di prima istanza proposto
dalla società Armando Picchi al Giudice Sportivo, avente per oggetto il riconoscimento della causa di
forza maggiore e la richiesta di ripetizione della gara.
L'eccezione è fondata.
L'art. 55, 2° comma, delle Noif prevede che ‘la declaratoria della sussistenza della causa di forza
maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare (oggi Corte
Sportiva d'Appello Territoriale) in seconda e ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice
Sportivo e alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste
dal Codice di Giustizia Sportiva'.
L'art. 46 del C.G.S, recante ‘Norme procedurali' nell'ambito della ‘Disciplina sportiva in ambito
regionale della Lnd e del settore per l'attività giovanile e scolastica', al comma 5 stabilisce che ‘ ai
reclami deve essere allegata la tassa e, nei soli casi in cui il gravame verta su episodi e circostanze
che possano modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia del reclamo alla
controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38, comma 7.
L'attestazione dell'invio deve essere allegata al reclamo'.
Tale previsione è evidentemente finalizzata a garantire l'esercizio del diritto di difesa alle società
che, facendo fede sui fatti e circostanze avvenute nel corso della gara, vedono rimesso in
discussione il risultato conseguito sul campo dal reclamo proposto dalle società avversarie o,
comunque, in tutti quei casi ove si tratti di ricorsi che investono ‘la regolarità dello svolgimento delle
gare previsti dall'art. 29, commi 2 e 3' di cui al comma 1 della richiamata disposizione.
Nel caso di specie l'Armando Picchi Calcio non risulta aver inviato in prima istanza copia del reclamo
alla controparte con le modalità previste dalla normativa federale, e in ogni caso non ha, neppure in
questa sede, fornito prova di aver adempiuto siffatto onere.
Ne consegue, pertanto, il fondamento dell'eccezione formulata dall'odierna ricorrente, in quanto
erroneamente e preventivamente estromessa dal partecipare al procedimento disciplinare dinanzi al
Giudice Sportivo, essendogli stata preclusa la possibilità di svolgere attività difensiva.
Trattandosi di violazione di norma procedimentale prevista a condizione di ammissibilità del
gravame, il ricorso proposto dall'odierna ricorrente deve essere accolto e deciso ai sensi dell'art. 36,
comma 4, C.G.S., il quale stabilisce che: 'La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se rileva
motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza, annulla la decisione
impugnata senza rinvio'.
La Corte, pertanto, rilevata la sussistenza di motivi di inammissibilità del reclamo proposto in prima
istanza, visto l'art. 53 e 54 delle Noif, annulla la delibera del Giudice Sportivo Territoriale e decide
come da dispositivo.
P.Q.M.
la C.S.A.T.T., in accoglimento del ricorso proposto dalla società Rio Marina Usd:
-dichiara l'inammissibilità del reclamo di prima istanza proposto dalla società Armando Picchi Calcio,
annullando la delibera del G.S. Livorno che dispone la ripetizione della gara in epigrafe;
-dispone la punizione della perdita della gara del 15.03.2015 con il punteggio di 0-3 a carico della
società Armando Picchi Calcio, disponendo altresì a carico di quest'ultima la penalizzazione di un
punto in classifica e l'ammenda di € 50,00;
-ordina l'addebito della tassa di reclamo di prima istanza a carico della società Armando Picchi
Calcio;
-ordina non disporsi l'addebito della tassa di reclamo a carico del ricorrente Rio Martina.

Commento inserito da rbelli