• Primavera 1
  • 2026-09-20 11.00.00
  • CALENZANO CALCIO
  • 0 - 3 2026-09-20 11.00.00
  • UNIONE POL. POLIZIANA

Commento


ARBITRO: Samuele Rosa di Prato

Una domenica dalla temperatura estiva fa da cornice all’ottimo inizio di campionato dei ragazzi di Sarappa contro una buona Poliziana che, per un’ora, è rimasta in partita. Nel primo tempo i padroni di casa sprecano diverse occasioni prima di segnare passando in vantaggio grazie a Cantini, al 40’, abile nello svettare di testa su angolo di Mocali. Il secondo tempo si apre con Ciaramella che devia in porta un cross di Facchielli per il pareggio; incassato il gol, i locali non ci stanno e si riversano nella metà campo avversaria alla ricerca del nuovo vantaggio. Sale in cattedra Piscopo, che prima batte una punizione dal limite che sbatte sulla traversa ma che trova in Messeri il più veloce a ribattere in rete per il 2-1 al 60’, successivamente in pochi minuti confeziona la doppietta personale con due gran tiri da fuori a scavalcare il portiere ospite. Sul 4-1 spazio per la girandola di sostituzioni che vedono gli ingressi di Baldini che segna un eurogol incrociando sul secondo palo dal vertice destro dell’area e Nardini che implacabile realizza la sua tripletta.
Calciatoripiù: Piscopo, Nardini
(Calenzano); Ciaramella, Facchielli (Poliziana).



12.- RECLAMO DELLA U.P. POLIZIANA AVVERSO ESITO E REGOLARITA' GARA CALENZANO/POLIZIANA
DEL 20.09.2026 (8-1).
Il G.S.T. - letti gli atti di gara e relativi allegati; a scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata nel Com.
Uff. n.21 del 24.09.2026; letti il preannuncio ed il ricorso ritualmente trasmessi dalla U.P. Poliziana allo scrivente ed
alla controparte Calenzano coni quali si eccepisce la partecipazione alla gara nelle file della società Calenzano di
un calciatore la cui posizione si asserisce non regolare; -considerato che, in particolare, la ricorrente lamenta la
partecipazione alla gara da parte del calciatore Pietro Messeri a carico del quale, alla data della gara, gravava la
squalifica per una giornata di gara in forza della decisione di cui al Com. Uff. n. 50 del 15/04/2026 della Delegazione
Provinciale di Firenze; -accertato che il calciatore Messeri Pietro militava, nella stagione 2025/2026, nella categoria
Allievi Under 16 della società Fiesole ed altresì che lo stesso calciatore nella stagione in corso 2026/2027 milita
nella nuova società Calenzano categoria Allievi Under 17; tenuto conto del tenore letterale dell'art. 21 co. VII C.G.S.
ove espressamente si afferma 'Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è
stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di
appartenenza in caso di attività del Settore per l'attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo
Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare
ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza'; - rilevato pertanto che
Messeri Pietro, alla luce della predetta norma deve scontare le residue giornate nella 'nuova categoria di
appartenenza' (Allievi Under 17); - ai sensi e per gli effetti degli artt. nn. 9,10,65 del C.G.S.; P.Q.M.
- accoglie il ricorso della società Poliziana e dispone il non addebito della relativa tassa; - delibera la perdita della
gara a carico della Società Calenzano con il risultato di 3-0 nonché l'ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00);
- squalifica per una ulteriore giornata effettiva di gara il calciatore Pietro Messeri della Società Calenzano (oltre alla
pregressa squalifica, se e nella misura non sia ancora scontata); inibisce fino al 18.10.2026 il Sig.
Roberto Scarpelli, Dirigente Accompagnatore della Società Calenzano in occasione della gara in epigrafe.

Commento di : ciro