• Terza CategoriaLucca - A
  • 07/03/2026 15.00.00
  • ATLETICO PENAROL
  • 0 - 3 07/03/2026 15.00.00
  • VILLETTA 2012

Commento




DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 7/ 3/2026 ATLETICO PENAROL - VILLETTA 2012 ASD
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 41 del 11/03/2026:
-letto il ricorso proposto dall'A.S.D. Villetta 2012 relativo alla gara in oggetto, con il quale la reclamante ha
chiesto di irrogare alla società A.S.D. Atletico Penarol la punizione sportiva della perdita della gara in quanto,
secondo l'assunto della reclamante, la società avrebbe impiegato UN calciatore squalificato e più precisamente
Viviani Matteo;
-rilevato che il ricorso è stato proposto nei termini regolamentari;
-rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione
originale del ricorso rimessa al Giudice Sportivo Territoriale;
-rilevato che è stato richiesto l'addebito sul proprio conto del prescritto contributo per l'accesso alla giustizia
sportiva;
-preso atto che l'A.S.D. Atletico Penarol non ha inviato alcuna memoria in risposta al ricorso proposto;
-con C.U. 40 del 04/03/2026 il G.S.T. della Delegazione Provinciale di Lucca infliggeva al calciatore VIVIANI
MATTEO la squalifica di una gara effettiva per recidività in ammonizioni (V infrazione);
-rilevato dal referto arbitrale della gara ATLETICO PENAROL-VILLETTA 2012 DEL 07/03/2026, che VIVIANI
MATTEO è stato inserito nella distinta presentata dalla Società ATLETICO PENAROL ed ha preso parte alla gara;
-verificato che i fatti e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi
irregolare, in applicazione dell'art. 21 comma 7 C.G.S., la partecipazione alla gara in questione da parte di
VIVIANI MATTEO che doveva scontare ancora UNA giornata di squalifica nella gara ATLETICO PENAROLVILLETTA 2012;
-rilevato che in base al comma 6 lett. A dell'art. 10 C.G.S. alla Società che fa partecipare alla gara calciatori
squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della stessa,
Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo DELIBERA
-di accogliere il reclamo proposto dalla Società VILLETTA 2012;
C.R.T. D.P. LUCCA - C.U. n. 43 del 25/03/2026
1605
-di infliggere, pertanto, alla Società A.S.D. ATLETICO PENAROL la punizione sportiva della perdita della gara,
con il conseguente risultato ATLETICO PENAROL-VILLETTA 2012 0-3;
-di infliggere al calciatore VIVIANI MATTEO (ATLETICO PENAROL) UNA ulteriore giornata di squalifica;
-di infliggere alla Società ATLETICO PENAROL l'ammenda di Euro 100,00;
di infliggere al Sig. COLI FRANCESCO, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale l'inibizione sino al
25/04/2026;
-di non addebitare la tassa reclamo a carico della Società VILLETTA 2012.

Commento di : ciro