• Coppa Toscana 2 categoria GIR.
  • 06/09/2026 15.30.00
  • RECONQUISTA
  • 3 - 0 06/09/2026 15.30.00
  • POL. VAGLIA

Commento


ARBITRO:



2.-RECLAMO DELL’A.S.D. RECONQUISTA AVVERSO REGOLARITA’ ED ESITO GARA
RECONQUISTA/VAGLIA DEL 6.09.2025 (1-4).
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio nei termini previsti dalle norme vigenti dalla Società Reconquista con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte, senza averne titolo, il calciatore PIERLI Lorenzo (Vaglia) in quanto squalificato con Com. Uff. n. 10 del10.09.2025 per la Coppa Provinciale di Firenze
di 3^ Categoria per tre gare effettive. Per l’effetto chiede la vittoria a tavolino.
Controdeduce la Pol. Vaglia sostenendo che la Coppa Provinciale di terza categoria e la Coppa Toscana di Seconda costituiscono manifestazioni autonome e prive del requisito di omogeneità, con conseguente impossibilità di trasferire la sanzione nella Coppa regionale. Il ricorso presentato dall’A.S.D. Reconquista è fondato.
Infatti esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, il calciatore PIERLI Lorenzo (Vaglia) alla data della disputa della gara in epigrafe era in posizione irregolare avendo scontato solo una delle tre gare di squalifica comminategli con Com. Uff. n. 10 del 10.09.2025 (Coppa Provinciale di Firenze di 3^ Categoria).
Si rileva peraltro che nella presente fattispecie trova efficace e compiuta applicazione il principio di omogeneità delle competizioni (Coppa Provinciale di 3^ Cat./Coppa Toscana di 2^ Cat.), applicazione peraltro vieppiù legittimata dal dettato normativo e giurisprudenziale di riferimento, soprattutto in relazione alla decisione n.11/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport che ne ha affermato la netta prevalenza di tale principio rispetto al sussidiario principio di afflittività. Si osservi, infatti, come l’art. 19 comma 4 CGS stabilisca che le sanzioni di cui all’art. 9 comma
1 lett. a, b, c, d, e in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontino nelle rispettive competizioni, precisando che le competizioni di Coppa Italia si considerano distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici. Pertanto se ne deve dedurre che le gare di Coppa organizzate dai Comitati Regionali e Provinciali della LND facciano parte della medesima competizione. Nel ribadire il costante orientamento decisionale di questo G.S.T. in tale fattispecie, occorre aggiungere come, anche le normative organizzative della Coppa Provinciale di 3^ Categoria prevedano, in caso di vittoria, titolo di merito per gli accessi
al campionato di categoria superiore. Ad avvalorare ancora di più il principio di omogeneità delle Coppe, valga il Com. Uff. n. 33/A del 17.08.2026 della F.I.G.C.: ’ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D..’ Pertanto, stessa normativa omogenea per tutte le Coppe. Tutto ciò premesso, questo G.S.T., in virtù dell’art.10, comma 6, lett. a) del C.G.S.
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso proposto dalla società Reconquista di Scarperia e San Piero (Firenze);
b) di infliggere alla società Vaglia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 escludendola
dal proseguo della manifestazione nonché l’ammenda di euro 250,00;
c) di inibire il dirigente accompagnatore Sig. Scarpelli Cosimo (Vaglia) fino al 20.09.2026;
d) di squalificare per UNA ulteriore giornata di Coppa il calciatore PIERLI Lorenzo (Vaglia).
Nulla per il contributo.

Commento di : ciro