ARBITRO:
5.- RECLAMO DELL’A.S.D. SAN FELICE AVVERSO REGOLARITA’ GARA MONTALBANOCECINA/SAN
FELICE DEL 6.09.2026 (0-0).
Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società San Felice , con il quale la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Montalbano Cecina , della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, per aver schierato il calciatore MANULI Luis Enrique che non aveva titolo a partecipare perché squalificato; rilevato che il calciatore MANULI Luis Enrique è stato squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n.31 del 6.11.2025 , squalifica che lo stesso, avrebbe dovuto scontare nella prima gara utile di Coppa della sua squadra che corrisponde alla gara indicata in epigrafe, visto l’art. 10, comma 6, lett. a)
C.G.S.,
DECIDE
1. di infliggere alla società Montalbano Cecina la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
2. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 250,00;
3. di inibire il dirigente accompagnatore BARTOLI Fabio (Montalbano Cecina) fino al 20.09.2026;
4. di squalificare il calciatore MANULI Luis Enrique ulteriormente per UNA gara effettiva di Coppa;
5. di escludere la Società Montalbano Cecina dal proseguo della Coppa Toscana;
6. Ordina non addebitarsi la tassa.
Commento di : ciro