GARE DEL 21/11/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA: U.C.D. CUOIOPELLI/F.C. LITORALE PISANO DEL 21 NOVEMBRE 2022 (sospesa al 26º del s.t. sul risultato di 0-0).
Sciogliendo la riserva contenuta nel Com. Uff. n. 37 del 24.11.2022; -il G.S.T. visto il referto arbitrale e acquisitone il supplemento;
preso atto che la gara in epigrafe è stata sospesa al 26' del 2º tempo per mancanza di visibilità; preso atto dei molteplici interventi e del tempo concesso dal D.G. per l'accensione dell'impianto di illuminazione dello stadio senza averne esito.
Tutto ciò premesso, ritiene il G.S.T. di dover impostare il proprio provvedimento sulle Carte Federali. Art. 15/1 N.O.I.F.: 'Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante
e corredata dai seguenti documenti in copia autentica: c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.' Art. 10/1 C.G.S.. 'La società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara oche ne abbiano impedito
la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3.' Corollario a questi principi è quello da sempre assunto dalla CAF per cui ogni società è responsabile della gestione e della praticabilità dell'impianto di gioco indipendentemente da titoli di proprietà eventualmente vantati da terzi ed in particolare è responsabile del regolare allestimento del proprio campo di giuoco, impianto d'illuminazione compreso (CAF 03.03.1994 C.U. nº19/C). Punto fermo della CAF è che sulla società ospitante ricade l'obbligo del perfetto allestimento del campo di giuoco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori. Ed è notorio che alla CAF ancora oggi gli Organi di Giustizia Sportiva fanno pieno riferimento al fine della corretta interpretazione delle norme e dei principi che reggono la regolare attività federale (salvo che nel frattempo sia intervenuta una sostanziale modifica normativa o una diversa interpretazione della Corte di Giustizia Federale ovvero di un competente Organo di un competente Organo di Giustizia del CONI). La decisione del Direttore di Gara di interrompere l'incontro in considerazione del non funzionamento dell'impianto deriva direttamente dalla regola 5 del Giuoco del Calcio, che vede tra gli altri diritti e doveri dell'Arbitro quello di interrompere temporaneamente la gara, sospenderla o interromperla definitivamente a seguito di interferenze esterne, di qualunque genere tra le quali interferenze esterne le decisioni in calce alla medesima regola n. 5, prevedono espressamente che 'L'arbitro è autorizzato ad interrompere la gara se, a suo giudizio, l'illuminazione artificiale risulta inadeguata.' A questo punto solo la prova che nella causazione dell'inconveniente fosse intervenuta una 'forza maggiore' avrebbe eliso la responsabilità della squadra ospitante, e come ancora la CAF ci ricorda, 'La società che intende invocare la forza maggiore deve provare la riferibilità dell'evento allegando e provando una causa di giustificazione quale ad esempio la caduta dell'illuminazione elettrica in tutta la città.' La società Cuoiopelli rimane pertanto oggettivamente responsabile dell'interruzione definitiva dell'incontro, non avendo neppure allegato la sussistenza di una forza maggiore, e non avendo prodotto idonea documentazione comprovante la causa di giustificazione. P.Q.M.
il G.S.T. dispone a carico dell'U.C.D. Cuoiopelli di S.Croce sull'Arno(Pisa) la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-3 nonché l'ammenda di Euro 70,00 (Settanta/00) per l'avere la stessa presentato all'arbitro richiesta della forza pubblica priva del
necessario riscontro dell'avvenuto invio.
Commento di : ciro